c) terzi: qualunque persona diversa dal proprietario o dal gestore della banca dei dati.
Art. 4
(Garanzie)
Le persone fisiche o giuridiche sono tutelate contro l'utilizzazione abusiva di dati personali quando
tali dati:
a) vengano raccolti nell'ambito di applicazioni e programmi informatici;
b) vengano registrati su appositi supporti informatici;
c) siano oggetto di elaborazione e trattamento automatizzato;
d) siano oggetto, singolarmente o globalmente o sinteticamente, di smistamento, di valutazione o
trasmissione a soggetti privati o pubblici.
Salvi i casi espressamente previsti dalla legge nessun provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi un apprezzamento sul comportamento individuale dei cittadini può fondarsi
esclusivamente sul trattamento informatico di dati dai quali possa emergere un profilo della
personalità dell'interessato.
Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di conoscere e di contestare, per l'eventuale rettifica, i
dati e le informazioni raccolti, elaborati ed utilizzati nelle applicazioni informatiche, i cui risultati le
vengano apposti o la riguardino personalmente.
Qualsiasi ente o persona che proceda alla raccolta, all'elaborazione o all'uso di dati nominativi è
tenuto, oltre a rispettare il vincolo del segreto professionale, ad adottare ogni necessaria misura
precauzionale allo scopo di preservare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e, in
particolare, di evitare che le stesse possano essere deformate, manomesse o portate a conoscenza di
persone non autorizzate. La divulgazione degli stessi è ammessa su consenso dell'interessato o
qualora si tratti di dati provenienti da pubblici registri, da atti o documenti conoscibili da tutti.
Il trasferimento fuori territorio di dati riguardanti persone fisiche o giuridiche sammarinesi è
soggetto alla preventiva e motivata autorizzazione del Garante di cui all'articolo 15.
CAPO II
ISTITUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI BANCHE DI DATI
Art. 5
(Banche dati dello Stato e degli Enti pubblici)
La raccolta, l'elaborazione e l'uso automatizzato di dati personali da parte dello Stato e degli Enti
pubblici sono consentiti solo in caso di istituzione, con specifico decreto reggenziale, di apposita
banca dati statale in territorio sammarinese, che verrà emanato previa acquisizione del parere del
Garante di cui all'articolo 15.
Art. 6