CODICE PENALE solare larga une giudice discrezionalità al concreta delle circostanze medesime, per ogni rigidezza, per lasciare un vasto nella valutazione togliere alla legge margine di applicazione all'equità, per dare la debita considerazione alla diversa personalità del rei, per impedire quel frazionamenti micrometridie pedanteschi della responsabilità nell'applicazione famentarono e della pena, che si del codice finora vigente. prevalenti sulle altre, non soltanto delle prevalenti, siano si tien conto ma nuanti; le invece se aggravanti aggravanti o atteattenuanti, semprè ad Parve alla Commissione parlamentare che questo sistema della prevalenza e dell'equivalenza, che consente la valutazio- integrale dell'episodio delittuoso e delinquente, conferisca al giudice una 11tà, personalità della del eccessiva discreziona- aS6egnargli criteri direttivi. Discrezionalità certamente, ma non eccessiva, perché senza con- giudice penale, che è quella di valutare i fatti, le circostanze e la personalità del teo agli effetti dell'applicazione della legge penale. Garanzia tenuta nel ogni contro della funzione limiti eccesso giudice quale della prevalenza 11 è dovrà o del motivazione la dire i della sentenza, nella per i quali si convinse delle circostanze. motivi dell'equivalenza direttivi in questa materia non si possono fissare Criteri per legge, senza ricorrere ad una casistica complessa, prolissa e in ogni caso necessariamente incompleta. Codesti criteri il giudice trarrà dallo studio complessivo del codice, dagli scopi che la legge si propone, dall'analisi del fatto, dalla considerazione della personalità del delinquente. Se si richiede magistrato un giudizio d'assieme, una sintesi giungerebbe mai ad unificare il modo di ti del medesimo reato. 48. che tenga Quando la stessa persona ha - ciascuno dei quali importa commesso in concreto due delitti, l'ergastolo, applica si là pena di morte (art. W) ' ne si predetti casi, si proceda possibilmente ad unico giudizio contro più imputa- né delle altre. ame nOD queste, avviso del giudice, si equivalgono, non si tien conto né delle al attenuanti pensare dei giudici. Appunto per eliminare, nei limiti del possibile, simili inconvenienti, inerenti a qualsiasi sistema, il esse le e di vigente, giacchè è naturale e inevitabile che ogni magigiudichi secondo 11 proprio temperamento, mentre con qualsiasi sistema relativo al concorso delle aggravanti e delle strato codice di procedura penale prescrive che, nei Perció é stabilito (art. 69) che, quando concorrono insieme circostanze aggravanti e attenuanti, e le une sono dal giudice ritenute 4465 La Commissione morte non parlamentare, ritenendo che la dl pena quando lo consenta il possa giustificarsi con la sola radelinquente, propose di eliminare debba essere inflitta, reato, e che non gione della pericolosità del titolo del se non la pena capitale e di inasprire invece quella dell'ergastolo mediante l'isolamento continuo. Io non vedo la ragione per la quale due delitti gravissimi possano importare la pena di morte, anche se, isolatamente considerati, essi siano punibili con l'ergastolo. Se una non semplice circostanza aggravante può far salire sino alla pena capitale, perchè tale effetto dovrebbe più gravi, al concorso di reatit negato, essere Nell'ipotesi à comminata la pena di morte soltanto per la pericolosità (quantunque questa apparisca evidentemente reo nei casi in esame non si del massima), come suppone la Commissione, ma la si è stabilita altresi in considerazione della pluralità dei gravissimi delitti perpetrati, cioè in base ad un elemento non solo subiettivo, anche ma• obiettivo. La pena deve essere proporzionata all'attività delittuosa dal colpevole, e perð essa deve salire al massimo esplicata conto d'ogni elemento conferente, una larga comprensione giuridica ed umana dell'episodio delittuoso, non gli si possono grado quando l'attività di costui ha raggiunto, comunque, il massimo grado di criminosità. L'applicazione di un diverso istruzioni particolari, ma è necessario avere fiducia nella sua cultura, nella sua esperienza, nella sua capacità criterio impartire d'intuizione. Se la Commissione si à preoccupata della prevalenti aggravanti l'esperienza insegna che i giudici troppo spesso dichiarate vengano possibilità le che circostanze nostri sono as- sai pitt inclini all'indulgenza, che al rigore, anche in casi in cui questo sarebbe pienamente giustificato. Del resto la elasticità degli aumenti consentono al giudice, e la possibilità di partire dal minimo anche quando ritenga prevalenti le cir- costanze aggravanti, di non aggravare eccessivamente la pena. La Commissione stBS6a ha inoltre rilevato che 11 sistema di trattamento. Ma è questo appunto che si vuole da un codice, nel quale la personalità del reo ha non minore considerazione dei fatti. La parità di trattamento può dar luogo presuppone personalità. a non disparità solo identità di reato, ma altresi Ad una diversa personalità è logico e identità di provvido diverga che, sia pure di fronte allo stesso reato, corrisponda una responsabilità penale. dimostrerebbe l'1ncoerenza del o l'impotenza del penale, sistema o legislatore. Se si ricorresse soltanto all'espediente di inasprire l'ergg- stolo con la segregazione continua, la pena, almeno per ció che attiene alla sua esemplarità e alla sua efficacia preventiva, non conseguirebbe 11 proprio predette ragioni scopo. giustificare anche la coricorso di più delitti applicazione dell'ergastolo per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusiotte non inferiore a ventiquattro anni (art. 73). 49. Le - servono a nel caso di . Questa disposizione, che costituiva l'ultimo capoverso dell'articolo 82 del progetto (78 del codice), trasportata venne (17 del progetto), per evidenti ragioni di euritmia, trattandosi di una sostituzione di pena, e nell'articolo 73 del codice di una limitazione al cumulo di pene, la quale materia rimanga oggetto esclupivo dell'articolo 78. non è bene 50. Nell'ipotesi di pene detentive temporanee della nyedesima specie (diverse dalla reclusione non inferiore a venti- La Commissione aggiunse che 10 stesso reato potrà essere giudicato in modo diverso, con enorme sproporzione di pena, fatti identici commessi da molte persone, le quali, per ne- per quattro anni) si applica una pena unica, per tin tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero inflig- giudicate in procedimenti separati (reati ogni magistrato giudicando secondo 11 proprio temperamento. Quanto alla possibilità di un'enorme sproporzione di pena, essa 6 da escludersi senz'altro, perché la differenza tra gere per i singoli reati. E' questo il sistema del così detto cumulo materiale delle pene, il quale perd trova un limite insu- la pena ordinaria e la pena aumentata o diminuita non è maj enorme. La possibilità, poi, che identici fatti commessi da più permodo disone, giudicate separatamente,-vengano valutati in della 'cessità di cose, siano in folla), verso dnt diversi giudici, sussisteva anche per il diritto finora perabile nel quintuplo (articoli 73, 78). della pii) grave fra le pene concorrenti Commissione parlamentare, senza La sua proposta, consiglið esporre di stabilire invece le ragioot lo stesso 11- mite di pena fissata per il reato continuato (aumento fino al tfiplo: art. 81). Forse alla Commissione parve eccessivo il limite del quintuplo. Ma appunto ' perché nell'ipotesi dell'art inolo 73, e nelle .

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