CODICE PENALE
solare
larga
une
giudice
discrezionalità al
concreta delle
circostanze medesime, per
ogni rigidezza,
per lasciare un vasto
nella valutazione
togliere alla legge
margine
di
applicazione
all'equità, per dare la debita considerazione alla diversa personalità del rei, per impedire quel frazionamenti micrometridie pedanteschi della responsabilità
nell'applicazione
famentarono
e
della pena,
che si
del codice finora vigente.
prevalenti sulle altre, non
soltanto delle prevalenti, siano
si tien conto
ma
nuanti;
le
invece
se
aggravanti
aggravanti o atteattenuanti, semprè ad
Parve alla Commissione parlamentare che questo sistema
della prevalenza e dell'equivalenza, che consente la valutazio-
integrale dell'episodio delittuoso e
delinquente, conferisca al giudice una
11tà,
personalità
della
del
eccessiva discreziona-
aS6egnargli criteri direttivi.
Discrezionalità certamente, ma non eccessiva, perché
senza
con-
giudice penale, che è
quella di valutare i fatti, le circostanze e la personalità del
teo agli effetti dell'applicazione della legge penale. Garanzia
tenuta nel
ogni
contro
della funzione
limiti
eccesso
giudice
quale
della prevalenza
11
è
dovrà
o
del
motivazione
la
dire
i
della sentenza,
nella
per i quali si convinse
delle circostanze.
motivi
dell'equivalenza
direttivi in questa materia non si
possono fissare
Criteri
per legge, senza ricorrere ad una casistica complessa, prolissa e in ogni caso necessariamente incompleta. Codesti criteri
il giudice trarrà dallo studio complessivo del codice, dagli
scopi che la legge si propone, dall'analisi del fatto, dalla considerazione della personalità del delinquente. Se si richiede
magistrato
un
giudizio
d'assieme,
una
sintesi
giungerebbe mai ad unificare il modo di
ti del medesimo reato.
48.
che
tenga
Quando la stessa persona ha
-
ciascuno dei quali
importa
commesso
in concreto
due delitti,
l'ergastolo,
applica
si
là pena di morte (art. W)
'
ne
si
predetti casi, si
proceda possibilmente ad unico giudizio contro più imputa-
né delle altre.
ame
nOD
queste,
avviso del giudice, si equivalgono, non si tien conto né delle
al
attenuanti
pensare dei giudici. Appunto per eliminare, nei limiti del possibile, simili inconvenienti, inerenti a qualsiasi sistema, il
esse
le
e
di
vigente, giacchè è naturale e inevitabile che ogni magigiudichi secondo 11 proprio temperamento, mentre con
qualsiasi sistema relativo al concorso delle aggravanti e delle
strato
codice di procedura penale prescrive che, nei
Perció é stabilito (art. 69) che, quando concorrono insieme
circostanze aggravanti e attenuanti, e le une sono dal giudice
ritenute
4465
La
Commissione
morte non
parlamentare,
ritenendo che la
dl
pena
quando lo consenta il
possa giustificarsi con la sola radelinquente, propose di eliminare
debba essere inflitta,
reato, e che non
gione della pericolosità del
titolo del
se non
la pena capitale e di inasprire invece quella dell'ergastolo mediante l'isolamento continuo.
Io non vedo la ragione per la quale due delitti gravissimi
possano importare la pena di morte, anche se, isolatamente considerati, essi siano punibili con l'ergastolo. Se una
non
semplice circostanza aggravante può far salire sino alla pena
capitale, perchè tale effetto dovrebbe
più gravi, al
concorso
di
reatit
negato,
essere
Nell'ipotesi
à comminata la pena di morte soltanto per la
pericolosità
(quantunque questa apparisca evidentemente
reo
nei casi
in esame non si
del
massima),
come suppone la Commissione, ma la si è stabilita altresi in
considerazione della pluralità dei gravissimi delitti perpetrati,
cioè
in
base
ad
un
elemento non solo
subiettivo,
anche
ma•
obiettivo.
La pena deve essere proporzionata all'attività delittuosa
dal colpevole, e perð essa deve salire al massimo
esplicata
conto d'ogni elemento conferente, una larga comprensione giuridica ed umana dell'episodio delittuoso, non gli si possono
grado quando l'attività di costui ha raggiunto, comunque, il
massimo grado di criminosità. L'applicazione di un diverso
istruzioni particolari, ma è necessario avere fiducia
nella sua cultura, nella sua esperienza, nella sua capacità
criterio
impartire
d'intuizione.
Se la Commissione si à preoccupata della
prevalenti
aggravanti l'esperienza insegna che i giudici
troppo
spesso
dichiarate
vengano
possibilità
le
che
circostanze
nostri sono as-
sai pitt inclini all'indulgenza, che al rigore, anche in casi in
cui questo sarebbe pienamente giustificato. Del resto la elasticità
degli
aumenti
consentono al
giudice,
e
la possibilità di
partire dal minimo
anche quando ritenga
prevalenti
le cir-
costanze aggravanti, di non aggravare eccessivamente la pena.
La Commissione stBS6a ha inoltre rilevato che 11 sistema
di trattamento. Ma è questo appunto
che si vuole da un codice, nel quale la personalità del reo ha
non minore considerazione dei fatti. La parità di trattamento
può
dar
luogo
presuppone
personalità.
a
non
disparità
solo identità di reato, ma altresi
Ad una diversa personalità è
logico
e
identità di
provvido
diverga
che,
sia pure di fronte allo stesso reato, corrisponda una
responsabilità penale.
dimostrerebbe
l'1ncoerenza del
o
l'impotenza del
penale,
sistema
o
legislatore.
Se si ricorresse soltanto all'espediente di
inasprire l'ergg-
stolo con la segregazione continua, la pena, almeno per ció
che attiene alla sua esemplarità e alla sua efficacia preventiva, non
conseguirebbe 11 proprio
predette ragioni
scopo.
giustificare anche la
coricorso di più delitti
applicazione dell'ergastolo
per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusiotte non inferiore a ventiquattro anni (art. 73).
49.
Le
-
servono
a
nel caso di
.
Questa disposizione, che costituiva l'ultimo capoverso dell'articolo 82
del
progetto
(78 del codice),
trasportata
venne
(17 del progetto), per evidenti ragioni di euritmia, trattandosi di una sostituzione di pena, e
nell'articolo 73 del codice
di una limitazione al cumulo di pene, la quale materia
rimanga oggetto esclupivo dell'articolo 78.
non
è
bene
50.
Nell'ipotesi di pene detentive temporanee della nyedesima specie (diverse dalla reclusione non inferiore a venti-
La Commissione aggiunse che 10 stesso reato potrà essere
giudicato in modo diverso, con enorme sproporzione di pena,
fatti identici commessi da molte persone, le quali, per ne-
per
quattro anni) si applica una pena unica, per tin tempo eguale
alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero inflig-
giudicate in procedimenti separati (reati
ogni magistrato giudicando secondo 11 proprio temperamento.
Quanto alla possibilità di un'enorme sproporzione di pena, essa 6 da escludersi senz'altro, perché la differenza tra
gere per i singoli reati. E' questo il sistema del così detto cumulo materiale delle pene, il quale perd trova un limite insu-
la pena ordinaria e la pena aumentata o diminuita non è maj
enorme.
La possibilità, poi, che identici fatti commessi da più permodo disone, giudicate separatamente,-vengano valutati in
della
'cessità di cose, siano
in folla),
verso
dnt diversi
giudici,
sussisteva anche per il diritto finora
perabile nel quintuplo
(articoli 73, 78).
della pii) grave fra le pene concorrenti
Commissione parlamentare, senza
La
sua
proposta, consiglið
esporre
di stabilire invece
le
ragioot
lo stesso
11-
mite di pena fissata per il reato continuato (aumento fino al
tfiplo: art. 81). Forse alla Commissione parve eccessivo il
limite del quintuplo.
Ma
appunto
'
perché nell'ipotesi
dell'art inolo
73,
e
nelle
.
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