CODICE PENALE 4460 ciascienza con e volontà 42) 11 codice considera la (art » Le due formule colpa (sia pure aggravata), sostanziahnente equivalenti, se pure non .materialmente identiche, perche la volontà come pessibilità è di verifica, risponde, per universale consenso, di vestimeilte si vo- lontà come fatto coricreto. di dolo. e non sono prima necessità di capacità d'intendere, tutto La legge talora esige che, per la punibilità di deterfatti, si verifichino determinate condizioni, senza le - . minati es- sendo l'intendere, come potenza intellettiva di conoscere, com- quali si ritiene prendere, discernere, il presupposto necessario del volere in condizioni obiettive di punibilità che importano giuridico sistema tm che ammette l'autodeterminazione per motivi conset, e la volontà concreta à prima dell'agente bilità di tutto coscienza, non necessaria la punizione. Si tratta di quelle dipende il verificarsi della condizione, (art. 44). (tie altro lion è se non l'intendimento in alto, essendo la coscienza il presupposto necessario della volontà, nel sistema la responsade cui dell'omittente, quantunque l'evento, o sia da lui voluto non La Commissione parlamentare non contesto, sostanzialmente, l'esattezza del principio per cui 11 colpevole risponde dell'autodeterminazione per motivi consci. del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della 27. Non - tare che, nel Commissione parlamen- parve opportuno alla distinguere condizione, non à da lui voluto, ma ritenne superfluo enuneiarlo, tanto più che le legge non definiste le condizioni di i reati secondo il loro elemento psi- cologico (art. 43), si parlasse dell'intenzione (secondo l'intenzione,. oltre l'intenzione, contro l'intenzione). Ma se nei punibilità. L'articolo 44, delitti dolosì l'evento deve essere preveduto e dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione, à chiaro che in questi delitti occorre l'intenzione di produrre l'evento; e se l'intenzione e necessarla, non si voluto perché vede è non non si sufficiente, dovrebbe nominarla. concretare per cosciente volontarietà del fatto Nei delitti Le parole, poi: « secondo la (art. 42), la quale à richiesta anche per i delitti colposi e per le contravvenzioni: in più, che la volontà sia diretta all'evento. tezza urla occorre, . cui tratta e non colposo. sulla prevedibilità distinzione tra delitti dolosi e colposi imprevedibilità dell'evento può dirsi oramai abbandonata dalla più autorevole dottrina, e non è stata adottata, può dirsi, neppure dal codice del 1889. o in verità è costituita, non dalla prevedibilità e 30. sione come dolo, dal tanto la previsione, del codice del 1889), che ma la colpa con momento che previsione possa traesige non sol- il dolo altresi la volontà dell'evento. Ciò sa- soltanto se la previsione implicasse necessariamenté la volontà di produrre l'evento. E' invece caratteristico dellä con vero l'agire talvolta con previsione dell'evento, ma tutt'altra volontà che quella di cagionarlo. L'attività lecita fornisce continui esempi di questa verità. Lo sportivo temerario, che si accinge ad un esercizio pericolosissimo, prevede di potervi lasciare la vita, eppure egli vuole tutt'altro che la morte. corre Lo stesso accade nella sfera -dell'attività sfrenatamente veicolo in illecita. Clii frequentala, prevede necessariamente di poter investire qualcuno, ma la sua Commissione parlamentare, condizion‡ che la legge agevole rispondere risulta chiara dall'articolo 44, specificate sono con un una via volontà non è diretta a questo scopo, di guisa che, se l'in- - La - Commissione parlamentare della disposizione 11 fatto per che caso dichiara fortuito nei singoli reati sempre Non fonti di sop'pres- propose la punibile non chi ha per forza maggiore Osservò la Commissione che, (art. 45), ritenendola superflua. in un codice, disposizioni non evento non voluto Ora non si vede imprudenza della ai commesso cui nozione (cioè contro l'intenzione), sebbene tale evento fosse prevedibile. Se fu preveduto, ricorre, come ho detto, una circostanza aggravante. rebbe rilievo quali la legge le prevede. E' compito poi della scienza, e non della legge, sviluppare quella nozione e precisare i caratteri differenziali tra le condizioni di punibilità e condotta (b, in sostanza, la in è alla punibilità. rispetto una sformarsi non non già elementi dell'azione o elementi del reato i quali, a giudizio de) necessario siano voluti dall'agente, per dar che la nozione di tali previsione dell'evento, ma dalla negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di specifiche regole di un ma mentre lé condizioni stesse dalla mancata prodotto in discorso, gli altri elementi del reato. trina che Tondava la ha principio definisce le condizioni di punibilità, è non Questo concetto, peraltro, si riconnette ad antiche teorie, ormai, a quel che io so, abbandonate dalla scienza. La dot- La colpa res rappresentano dell'omissione, Al vento costituisce circóstanza aggravante (articoli 43 e 61, n. 3•¾ Osservò la Commissione parlamentare che l'aver agito nonóstante la previsione dell'evento conflgura un delitto doloso, peró la giustificato dalla considerazione che le condizioni di si luogo dall'agente o dall'omittente, anche se da lui preveduto, e l'aver agito od oinesso di agire nonostante la previsione dell'e- e ritenersi tutt'altro che superflua. che pone una deroga alle regole generali della responsabilità. legislatore, Il delitto colposo si ha quando l'evento non è voluto codice del 1889 rimere le questioni che erano sorte in proposito, lativa norma è da colposi, che é poi sviluppato con le nozioni preterintenzione e della colpa. - ulteriormente. Le anche nel questo non dava alcuna regola per risolvere la questione se l'evento, da cui dipende il verificarsi di una di tali condi zioni, debba essere voluto o no. La nuova legge provvede a di- Esso e 28. elaborato dalla ma contro l'intenzione », hanno un utile ufficio esplicativo, in quanto manifestano immediatamente e sinteticamente quel concetto, rispettivamente, dei delitti dolosi, preterintenzionali e dolo, della fu svilupperà che la dottrina Né si può dubitare dell'esattezza del l'intenzione, oltre l'intenzione, del regola, condizioni di punibilità esistevano dolosi l'elemento psicologico, tenendo presente quanto scienza italiana vigente il codice del 1889, stabilisce con cer- o necessarie, come dubbi e pretesti a complicazioni questa, sono dottrinarie. mi sembra, norma tanto in verità, che possa prestarsi a dubbt chiara, precisa e recisa, quale è quella di si tratta. Neppure saprei dividere i timori della Commissione circa la possibilitA di a complicazioni dottrinarie ». Se la Commissione intende con ciò 10 sviluppo scientifico del principio, da gran tempo esiste tutta una teoria sul caso fortuito e sulla forza maggiore. Se invece lose o essa teme la creazione ingombranti, l'apparizione di di dottrine cavil- queste certamente dall'esistenza di una norma, che ritiene evidente e perciò superflua. non dipendere la Commissione Del resto, col criterio della superfluità, si potrebbe sopprimere la massima parte delle norme contenute nella parte generale del codice, lasciando alla dottrina la funzione di servire come fonte integrativa della legge. Ma ciò è contrario principt che regolano la funzione legislativa dello Stato moderno, e sopra tutto al principio della certezza del diritto obiettivo, senza la quale nel mondo moderno sarebbe imposai sibile ogni vita sociale. Non tanto da norme certe e immutabili poucono sorgere

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