CODICE PENALE (452 si sottomettono di solito a un codice no, penalità la draconiano, la cui sopiù obbedita Sono dunque gli ». è la morte. Ora non vi è alcuna legge malgrado la di morte, la quale non deve essere eseguita, se non quando le prove siano evidenti e la responsabilità del colpevole rigoro- stessi delinquenti che ammettono l'efncacia intimidatrice della samente accertata. In .ogni altro caso, interverrà la clemenza del Re, ad evitare anche la più lontana possibilità di quello pena di che si è convenuto chiamare loro, della sua severità morte. Quando si afferma la inutilità della pena di 2e Del morte l'argomento che, sopprimendo 11 delinquente non si sopprime il delitto, in realtà non si fa che affermare l'inutilità con della pena per sé stessa considerata. E' proprio vero, infatti, che non la sola pena di morte, ma tutte le pene non sopprimono il delitto. Dalle leggi di Hammurabi in poi, cioè da tre- come la più efflpiù gravi delitti è dimostrato dall'atteggiamento della pubblica opinione di fronte all'applicazione in questi ultimi tempi fatta della pena capitale dal Tribunale speciale cace cuno ma da quelli legge 25 novembre 1926, con 2008. Tale consenso dell'opinione non misurata dai delitti che si commettono, i per per la difesa dello Stato istituito n. non va giudiziario. rico, sia dalla coscienza pubblica accettata mila anni, vi e stata la pena e vi è stato 11 delitto. Ma ciò basta per dedurne la inutilità della pena, la cui efficacia errore un la pena di morte, nell'attuale momento sto- resto che pubblica viene da al- non negato, ma si vorrebbe da qualche scrittore dedurne l'opportunità dell'introduzione della pena suprema per i solf più molto più numerosi che non si commettono, e che si commet- gravi crimini contro lo Stato, terebbero, Ma una tale limitazione non è possibile. Anzitutto perchè vi sono delitti che pur non avendo come principale obbiettività giuridica l'offesa allo Stato, si riflettono pero gravemente sulla la pena non esistesse. L'argomento è dunque del tutto inconcludente e dimentica che la funzione essenziale se della pena é quella della prevenzione generale. Né è vero che la abolizione della pena di morte è praticamente senza influenza sulla criminalità. In Francia, vi è stato un periodo, dal 1902 al 1907, in cui la pena di morte fu praticamente soppressa, perchè il Capo dello Stato esercitò sistematicamente in tutti i casi il diritto di grazia. Ebbene, in questo periodo, i delitti più gravi crebbero in modo impressionante; si passò da 140 delitti punibili con la pena di morte commessi nel 1902 a 181 commessi nel 1907, e gli omicidi commessi a Parigi, che furono 795 nel 1900, divennero 1314 nel 1907. D'altra parte, tutte le volte che si è cercato di abolire la pena di morte, la prova tale che essa fu dovuta ripristinare. In Russia essa fu abolita da Elisabetta, ma fu ripristinata da Caterina che le succedette. In Austria l'imperatore Giuseppe II abolizioniè stata sta dovette ricredersi. In Finlandia fu soppressa ma poscia ripristinata. in Toscana la pena di morte, abolita con legge 30 dicembre 1786, fu ripristinata con la legge del 30 agosto 1795. La diminuzione della criminalità di sangue verificatasi in Italia malgrado l'abolizione della pena di morte, diminuzione del resto che ha avuto periodi di sosta e che non impe- disce ancora all'Italia genere di reati, non di prova avere un triste primato in questo nulla a favore dell'abolizione. Bi- sognerebbe poter dimostrare che essa, dovuta evidentemente a cause sociali ed economiche, non sarebbe stata molto maggiore senza l'abolizione. Ed in verità l'esperienza fatta negli Stati, che hanno ripristinato la pena di morte dopo averla abolita, starebbe a si nostri abolizionistL vorrebbe dai 3 dimostrare proprio 11 contrario di ciò che L'argomento desunto dal fatto che la pena di morte, sopprimendo la personalità umana, rende impossibile l'emenda del reo, parte dal falso supposto, già innanzi accennato, che la funzione di rieducazione e di emenda sia essenziale nella pena. Si tratta di una concezione individualistica, che disconosce 11 carattere eminentemente sociale della pena, e quindi la preminenza della sua funzione intimidatrice e satisfattoria. Ao Rimane l'argomento della quello più atto ad impressionare. sivo. L'errore è irreparabilità, Ma purtroppo inseparabile neppure che è forse esso è deci- dalla natura umana, trattenere dall'azione, e, se il timore di incorrervi dovesse tutta la vita individuale e sociale ne resterebbe Gli errori dei medici e dei chirurgi clie paralizzata. cagionano la morte del malato sono assai più numerosi degli errori giudiziari, eppure nessuno ha mai pensato di sopprimere la medicina e la chirurgia. Del resto, non la sola pena di morte, ma tutte le pene sono in sé irreparabili, perclië vi sono conseguenze delle condanne, che nessuna riparazione vale a cancellare. I.'irreparabilità della pena non può condurre che ad una sola conseguenza: quella di subordinarne l'esecuzione a partico- lari cautele. Così deve avvenire certamente anche per la pena sicurezza dello Stato, come la gio, ecc. rebbe strage, i delitti di brigantag- In secondo luogo, la coscienza pubblica non accette- certo una distinzione per cui i delitti comuni atrocis- simi, che attentano gravemente alla sicurezza della vita sociale, fossero trattati con maggiore indulgenza dei delitti pure gravissimi, determinati da moventi politici. Nessuna distin- zione può quindi farsi fra delitti politici e delitti comuni. Gli uni e gli altri, nei limiti ristrettissimi richiesti dalle più elementari necessità di difesa dello Stato e della civile conviven· za, debbono essere puniti con la pena capitale che riassume in sé nel modo più perfetto tutta l'efficacia intimidatrice, satisfattoria ed eliminativa della sanzione penale.' Ripristinando nel codice penale la pena di morte, la nuova legislazione non segna punto un regresso, non abbandona alcuna grande tradizione di cui l'Italia debba -esser flera. Al contrario. Una del tale riforma costituisce un altro felice segno spirito della Nazione mutato italiana, della riacquistata virilità ed energia del nostro popolo, della totale liberazione della nostra cultura giuridica e politica dall'influsso di ideg logie straniere, alle quali l'abolizionismo si ricongiunge direttamente. pena capitale segue nella scala penale la pena redella libertà personale nelle forme dell'ergastolo e Alla strittiva della reclusione per delitti, i e dell'arresto per le contray- venzioni. Il mantenimento anello intermedio temporanee cuna. Ma non nella della pena carceraria perpetua quale tra la pena capitale e le pene carcerarie credo abbla bisogno di giustificazione al- nuova petua è stata le pene carcerarie legislazione la pena detentiva spogliata di ogni inutile afflizione superflua intensità dolorifica, essendosi, per essa, e di come per- ogni per temporanee, abolita, di regola, la segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, che la esperienza addita come fonte di abbrutimento anzichè di redenzione morale e gono, con le for; condannati. fisicht, le forze intellettuali e cagione perenne di morbi che e distrug- morali dei Si è solo conservato l'isolamento notturno la cui necessitá non può essere revocata in dubbio al fine di impedire, durante le ore di riposo notturho, quella promiscuità di vita fra i detenuti che à fonte non dubbia di vizi e di immoralità, oltre che di inevitabile contagio criminale. Per quanto riguarda le pene oarcerarie temporanee, ho creduto di sopprimere la pena della detenzione che teoricamente rappresenta un inutile duplicato della reclusione e praticamente essi non si è mai distinta da essa. Alla necessità di si determinarono riservare per agli autori di motivi non ignobili delitti che ad una partico- lare forma di custodia honesta, provvedono sufficientemente le disposizioni del codice penale che impongono di tener conto

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents