CODICE PENALE
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si sottomettono di solito a un codice
no,
penalità
la
draconiano, la cui sopiù obbedita
Sono dunque gli
».
è la morte. Ora non vi è alcuna legge
malgrado la
di morte, la quale non deve essere eseguita, se non quando le
prove siano evidenti e la responsabilità del colpevole rigoro-
stessi delinquenti che ammettono l'efncacia intimidatrice della
samente accertata. In .ogni altro caso, interverrà la clemenza
del Re, ad evitare anche la più lontana possibilità di quello
pena di
che si è convenuto chiamare
loro,
della
sua
severità
morte.
Quando si afferma la inutilità della pena di
2e
Del
morte
l'argomento che, sopprimendo 11 delinquente non si sopprime il delitto, in realtà non si fa che affermare l'inutilità
con
della pena per sé stessa considerata. E' proprio vero, infatti,
che non la sola pena di morte, ma tutte le pene non sopprimono il delitto. Dalle leggi di Hammurabi in poi, cioè da tre-
come la più efflpiù gravi delitti è dimostrato dall'atteggiamento
della pubblica opinione di fronte all'applicazione in questi
ultimi tempi fatta della pena capitale dal Tribunale speciale
cace
cuno
ma
da quelli
legge 25 novembre 1926,
con
2008. Tale consenso dell'opinione
non
misurata dai delitti che si commettono,
i
per
per la difesa dello Stato istituito
n.
non va
giudiziario.
rico, sia dalla coscienza pubblica accettata
mila anni,
vi e stata la pena e vi è stato 11 delitto. Ma ciò
basta per dedurne la inutilità della pena, la cui efficacia
errore
un
la pena di morte, nell'attuale momento sto-
resto che
pubblica
viene da al-
non
negato, ma si vorrebbe da qualche scrittore dedurne l'opportunità dell'introduzione della pena suprema per i solf più
molto più numerosi che non si commettono, e che si commet-
gravi crimini contro lo Stato,
terebbero,
Ma una tale limitazione non è possibile. Anzitutto perchè
vi sono delitti che pur non avendo come principale obbiettività
giuridica l'offesa allo Stato, si riflettono pero gravemente sulla
la pena non esistesse. L'argomento è dunque
del tutto inconcludente e dimentica che la funzione essenziale
se
della pena é quella della prevenzione generale. Né è vero che
la abolizione della pena di morte è praticamente senza influenza sulla criminalità. In Francia, vi è stato un periodo,
dal 1902 al 1907, in
cui la pena di morte fu praticamente soppressa, perchè il Capo dello Stato esercitò sistematicamente
in tutti i casi il diritto di grazia. Ebbene, in questo periodo,
i delitti più gravi crebbero in modo impressionante; si passò
da 140 delitti punibili con la pena di morte commessi nel 1902
a 181 commessi nel 1907, e gli omicidi commessi a Parigi, che
furono 795 nel 1900, divennero 1314 nel 1907. D'altra parte, tutte
le volte che si è cercato di abolire la pena di morte, la prova
tale che essa fu dovuta ripristinare. In Russia essa
fu abolita da Elisabetta, ma fu ripristinata da Caterina che
le succedette. In Austria l'imperatore Giuseppe II abolizioniè stata
sta
dovette
ricredersi.
In Finlandia fu soppressa ma poscia
ripristinata. in Toscana la pena di morte, abolita con legge
30 dicembre 1786, fu ripristinata con la
legge del 30 agosto
1795.
La diminuzione della criminalità di sangue verificatasi
in Italia malgrado l'abolizione della pena di morte, diminuzione del resto che ha avuto periodi di sosta e che non
impe-
disce ancora all'Italia
genere di
reati,
non
di
prova
avere
un
triste
primato in questo
nulla a favore dell'abolizione. Bi-
sognerebbe poter dimostrare che essa, dovuta evidentemente
a cause sociali ed
economiche, non sarebbe stata molto maggiore senza l'abolizione. Ed in verità l'esperienza fatta negli
Stati, che hanno ripristinato la pena di morte dopo averla
abolita, starebbe
a
si
nostri abolizionistL
vorrebbe dai
3
dimostrare proprio 11 contrario di ciò che
L'argomento
desunto dal
fatto che la pena di morte,
sopprimendo la personalità umana, rende impossibile l'emenda del reo, parte dal falso
supposto, già innanzi accennato,
che la funzione di rieducazione e di emenda sia essenziale
nella pena. Si tratta di
una concezione individualistica, che
disconosce 11 carattere eminentemente sociale
della pena, e
quindi la preminenza della sua funzione intimidatrice e satisfattoria.
Ao
Rimane l'argomento della
quello più atto ad impressionare.
sivo.
L'errore è
irreparabilità,
Ma
purtroppo inseparabile
neppure
che è forse
esso
è
deci-
dalla natura umana,
trattenere dall'azione,
e, se il timore di incorrervi dovesse
tutta la vita individuale e sociale
ne resterebbe
Gli errori dei medici e dei chirurgi clie
paralizzata.
cagionano la morte
del malato sono assai più numerosi
degli errori giudiziari,
eppure nessuno ha mai pensato di sopprimere la medicina
e la chirurgia. Del
resto, non la sola pena di morte, ma tutte
le pene sono in sé
irreparabili, perclië vi sono conseguenze
delle condanne, che nessuna
riparazione vale a cancellare.
I.'irreparabilità della pena non può condurre che ad una sola
conseguenza: quella di subordinarne l'esecuzione
a
partico-
lari cautele. Così deve avvenire certamente anche
per la pena
sicurezza dello Stato, come la
gio,
ecc.
rebbe
strage, i delitti di brigantag-
In secondo luogo, la coscienza pubblica non accette-
certo
una
distinzione per
cui
i
delitti
comuni atrocis-
simi, che attentano gravemente alla sicurezza della vita sociale, fossero trattati con maggiore indulgenza dei delitti pure
gravissimi, determinati
da
moventi
politici.
Nessuna distin-
zione può quindi farsi fra delitti politici e delitti comuni. Gli
uni e gli altri, nei limiti ristrettissimi richiesti dalle più elementari necessità di difesa dello Stato e della civile conviven·
za, debbono essere puniti con la pena capitale che riassume
in sé nel modo più perfetto tutta l'efficacia intimidatrice,
satisfattoria ed eliminativa della sanzione penale.'
Ripristinando nel codice penale la pena di morte, la nuova
legislazione non segna punto un regresso, non abbandona
alcuna grande tradizione di cui l'Italia debba -esser flera. Al
contrario. Una
del
tale riforma costituisce
un
altro felice
segno
spirito della Nazione
mutato
italiana, della riacquistata
virilità ed energia del nostro popolo, della totale liberazione
della nostra cultura giuridica e politica dall'influsso di
ideg
logie straniere, alle quali l'abolizionismo si ricongiunge direttamente.
pena capitale segue nella scala penale la pena redella libertà personale nelle forme dell'ergastolo e
Alla
strittiva
della
reclusione
per
delitti,
i
e
dell'arresto per le contray-
venzioni.
Il
mantenimento
anello intermedio
temporanee
cuna.
Ma
non
nella
della pena carceraria perpetua quale
tra la pena capitale e le pene carcerarie
credo abbla bisogno di giustificazione al-
nuova
petua è
stata
le pene
carcerarie
legislazione la
pena
detentiva
spogliata di ogni inutile afflizione
superflua intensità dolorifica, essendosi, per essa,
e
di
come
per-
ogni
per
temporanee, abolita, di regola, la segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, che la
esperienza addita come fonte di abbrutimento anzichè di
redenzione morale
e
gono, con le for;
condannati.
fisicht, le forze intellettuali
e
cagione perenne
di morbi
che
e
distrug-
morali dei
Si è solo conservato l'isolamento notturno la cui necessitá non può essere revocata in dubbio al fine di
impedire,
durante le ore di riposo notturho, quella promiscuità di vita
fra i detenuti che à fonte non dubbia di vizi e di
immoralità,
oltre che di inevitabile contagio criminale.
Per quanto riguarda le pene oarcerarie
temporanee, ho
creduto di sopprimere la pena della detenzione che teoricamente rappresenta un inutile duplicato della reclusione e
praticamente
essi
non
si è mai distinta da essa.
Alla
necessità di
si
determinarono
riservare
per
agli autori di
motivi
non
ignobili
delitti che ad
una
partico-
lare forma di custodia honesta, provvedono sufficientemente le
disposizioni del codice penale che impongono di tener conto
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