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CODICE PENALE
11 progetto disponeva inoltre che, se per effetto di indulto
grazia non deve essere eseguita. la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, deve sempre ordinarsi l'assegnazione del condannato a una colonia
di
o
agricola
per
ad una casa di lavoro,
o
tempo
un
inferiore
non
libertå vigilata,
ovvero la
tre
a
anni.
La. Commissione parlamentare, a questo proposito, consiglið, anzitutto, di sostituire alle parole: « in tutto o in par-
dell'ergastolo
la pena
sia ridotta
te
n,
le altre: so la pena
dell'ergastolo
».
pena dell'ergastolo,
ridursi », bensi soltanto commutarsi. Conviene poi considerare che si è voluto contemplare anche 11 caso in cui l'e-
può
che è perpetua,
Ma la
non
a
secuzione
non
esatta la
sie ancora cominciata,
e
quindi
e
tanto
più
d'indulto o di grazia, facendo continuare, sia pure per scopi
diversi, lo stato di privazione della libertà personale.
Essendomi sembrato che tale proposta abbia non solo un
fondamento d'indiscutibile equità, ma sia conforme altrest al
dovere di prestare 11 più rispettoso
sovrana
mento alla
tre
clemenza, la ho
eligio ossequio agli atti
limitando il provvedi-
accolta,
vigilata per
libertà
tempo
un
inferiore
non
a
anni
106.
--
Quando la legge stabilisce
una
giudice
che, trattandosi, di
indicarne la specie,
senza
misura di sicurezza
deve ordinare la libertà
il
un condannato per devigilata, a meno
11tto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia
agricola o ad una casa di lavoro (art. 215).
La Commissione
autorizzato
fosse
ad
parlamentare
applicare
vorrebbe
anche
la
che
11
cauzione di
giudice
buona
pena
con
superiore nel
detentiva
anni, mentre la Itelazione
due
ministeriale
sul
medesimo accennava alla possibilità che i prosciolti
ricoverati nei municomi comuni.
per altri reati venissero
Ció é vero, ma e vero altrest che la fielazione aggiungeva
che « nelle ipotesi, in cui non v'ha presunzione di pericolosità, potrà, se occorre, subenhare l'azione dell'Autorità amministrativa, per l'internamento del prosoloito in un mani». Comunque, per evitare incertezze nella pratica, ho stabilito che, quando si tratta di contravvenzioni o
di delitti colposi, ovvero di altri delitti per i quali la legge
comio comune
stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non
superiore nel massimo a due anni, la sentenza di prosciogliessere
comunicata all'Autorità
quale, naturalmente, promuoverà
competenza, quando ne è 11 caso.
curezza, la
di
sua
La
stessa
rata minima
bilita in
Commissione
del
cessiva,
ha
in
inoltre
di
caso
dei
guarigione prima
pubblica si-
provvedimenti
osservato che la
du•
giudiziario,
sta-
manicomio
un
anni, per gh autori
dieci
m
ricovero
di
i
gravi, é
fatti più
ec-
dei dieci anni, mentre in
tale ipetesi l'individuo potrebbe essere assoggettato ad un'altra
misura di sicurezza per il tempo intercedente tra la guari-
gione
10 spirare del termine di
e
dieci anni, sembrando inu-
persone sane di mente nel mamcomio.
del
Ma, se si consentisse di accertare la guarigione prima
sarebbe
non
più
la
del
termine
mimmo,
pericolosità
decorso
presunta, e quindi ne rimarrebbe alterato 11 sistema.
mano
tener
E'
inoltre
da
la
considerarsi
facilità
delle
simulazioni,
che non sempre la scienza riesce a svelare a tempo. Quando
un delinquente saprà che, simulando la pazzia, correrà il rf-
giudiziario per non meno
probabilmente troverà più conveniente
schio di rimanere in un manicomio
di
dieci
anni, molto
rinunciare alla finzione.
guarigione dell'infermità di
mente e talora soltanto apparente, o precaria, come à dimo.
strato da non rari delitti, talvolta atrocissimi, perpetrati da
persone dimesse da manicomi perchè ritenute guarite.
Né si deve dimenticare che la
condotta.
Ma questa misura é utilizzata assai scarsamente dal co(veggansi gli articoli 231, 234 e 718), e in modo sussidia-
dice
L'accoglimento della proposta della Commissione impor.
rio.
progetto
punibili
reati
massimo a
mento debba
dizione adottata.
In secondo luogo la predetta Commissione espresse il voto
che, nel caso in esame, non venisse applicata la misura detentiva, perchè le parve che essa frusterebbe il provvedimento
di
tazione di
terebbe una modificazione di tutto il sistema.
Ma se non ho ritenuto opportuno diminuire 11 limite nitquando il ricoverato abbia commesso un
.
nimo di dieci anni
107.
Senza modificare la
-
progetto dennitivo,
ne
ho
sostanza
migliorato
dell'articolo 223
la formulazione
del
(come
appare dall'articolo 217) accogliendo una proposta della Commissione parlamentare.
.
108.
cura
L'ordine di ricovero del
-
di
e
detentiva è
pena
condannato
nella casa di
normalmente viene eseguito dopo che la
scontata o altrimenti estinta, ma eccezio-
custodia
tenuto
nalmente,
conto
delle
particolari
condizioni
d'infer-
mità psichica del condannato, il giudice può disporre che il
ricovero avvenga prima che sia iniziata o abbia termine l'edella pena detentiva (art. 220).
Alla Commissione parlamentare parve
secuzione
più opportuno far
della pena.
il
ricovero
all'esecuzione
regola,
precedere,
Senonch�� io ho considerato che e più logico fare seguire
l'accessorio al principale; tanto più che non si può assoggetdi
tare
11 condannato a una misura di
sicurezza a tempo inde-
terminato, prima che abbia avuto fine la pena a tempo determinato alla quale essa accede, senza rinunciare, almeno
1poteticamente, ad eseguire questa pena. E' dunque sufflclente
la predetta
rispetto
a
facoltà eccezionale riconosciuta
fatto
la pena di morte o con l'ergastolo, ho tutriconosciuto che tale limite poteva risultare eccessivo
puntbile
tavia
nell'ipotesi
con
di fatti meno gravi,
rata minima
del
ricovero
nel
e
peró
ho stabilito che la du-
manicomio
giudiziario
sia di
cmque anm, se per il fatto commesso la legge stabilisce la
pena della reclusione per un tempo non inferiore nel mínime
a
dieci anni.
Il progetto stabiliva che le
cano
anche
ai
minori
degli
disposizioni predette
quattordici. La
anni
si
appli-
Commis-
parlamentare consiglió una formula più precisa, non
sono soggetti
potendo i minori degli anni quattordici, che non
di diritto penale, essere prosciolti per causa d'infermità psi-
sione
chica.
Ciò è vero, e vale anche, nei congrui casi, per i minori dal
quattordici al diciotto anni. Ho modificato, pertanto, la di-
sposizione in esame perché
anni quattordici, o il minore
sia
tra i
chiaro che, se il minore di
quattordici e i diciotto anni
prosciolto per ragione d'età, è infermo di mente, la misura
di sicurezza che deve prevalere non è quella relativa all'età,
Lensi quella propria dell'infermitA di mente.
al giudice
110
quel casi, in cui si puð temere che l'esecuzione della
pena abbia ad aggravare l'infermitA mental" del condannato.
essere
--
Il minore non
ricoverato
in
un
imputabile per ragione d'età deve
riformatorio
giudiziario,
se
ha
com-
fatto preveduto dalla legge come delitto doloso, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni
messo un
109.
la
-
Quanto al ricovero del prosciotto in un manicomio,
parlamentare ha agzitutto osservato che 11
Commissione
progetto definitivo (art. 228, 222 del codice) stabiliva soltanto
il
ricovero
nel
manicomi
giudiziari
del
proscíolti dall'impu-
o
con
La
pena
più grave (art. 2¾).
Commissione parlamentare
consiglió
nimo della reclusione a cinque anni.
di
elevare il mi-
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