4474 CODICE PENALE diritto sostanziale. In ogni modo, ad eliminare ogni dubbio, nati, l'efficacia di tali atti deve potersi estendere quindi a tutte le pene, e samente che l'estensione dell'effetto interruttivo o sospensivo Nondimeno l'estinzione di codeste pene non deve potersi desumere senz'altro dal condono o dalla commutazione della riguarda soltanto i reati connessi. anche a quelle ho ritoccato la formula della disposizione, dichiarando espres- perché pena principale, accessorie. l'indulto e la grazia, per la loro stessa apportato alcune modificazioni alla disciplina della oblazione nelle contravvenzioni (art. 162). natura, possono essere anche soltanto parziali. Occorre, pertanto, che il decreto d'indulto o di grazia dichiari espressa- restringere l'am- mente la volontà del Sovrano di estinguere anche le pene ac. cessorie, perchè queste si possano ritenere estinte per effetto 82. Ho - Anzitutto ho ritenuto conveniente non missibilità dell'oblazione alle sole dal codice penale, come invece del codice devono faceva il anche alle contravvenzioni estendersi presse da leggi speciali, quando samente in modo espresso. In secondo luogo ho prevedute progetto. Le regole contravvenzioni queste provveduto a non dispongono diver- l'applicazione facilitare estendendo 11 limite edittale de1Pammenda lire diecimila, anzichè sino a lire seimila), e rendendo dell'utile istituto, (sino a possibile l'oblazione sino all'apertura del dibattimento, prima del decreto di condanna, con blazione (salvo il suddetto limite di che viene pena) ovvero ammessa la anche per le con- travvenzioni di competenza del tribunale. 83. - Ho accolto volentieri la proposta di portare fino a due minori degli anni diciotto o che hanno compiuto (art. possibile, 163), serve a convinto che tutto sottrarre ciò che, gli nei anni set- limiti del specialmente i minorenni all'ese- cuzione della pena e a facilitarne 11 sere accolto senza riluttanza. 87. -- Se il condannato, al quale è stato conceduto il bene- fìcio della non menzione della condanna nel certificato penale, commette un nuovo delitto, l.ordine di non far menzione della condanna precedente deve essere revocato (art. 175). Questa disposizione, che riempie ravvedimento, deve una lacuna della legisla- zione Vigente, non ha interamente soddisfatto la Commissione parlamentare, la quale ha proposto di dare facoltà, e non d'imporre obbligo al giudice di revocare l'ordine nel caso di cui si tratta. L'argomento, anni di pena il limite per l'applicabilità dell'istituto della sospensione condizionale della pena, quando si tratta d'individui tanta della sovrana indulgenza (art. 174 re- un da essa addotto, che cioè può trattarsi di secondo delitto lievissimo, è però tutt'altro che convincente. Grave o lieve, 11 nuovo delitto dimostra indiscutibilmente che il beneficio mento che ha affatto conseguito 11 suo scopo, dal goduto, ha tenuto non il soggetto, dopo averne mo una violare ulteriormente la legge penale. Non quindi opportuno di modificare l'articolo 175. condotta tale da mi è es- sembrato 88. sere - La liberazione condizionale del condannato deve es- revocata se il condannato commette un nuovo delitto, ov- contravvenzione della stessa indole, oppure trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata. In tal caso il tempo vero una 84. - Il perdono giudiziale, secondo 11 progetto, poteva es- sere concesso ai minori di anni diciotto, quando la bilisse per il reato commesso una pena riore ad un anno. La Commissione parlamentare legge sta- detentiva non supe- propose che questo limite venisse portato a due anni. a quei invece provvida larghezza, ai quaH ho sopra accennato, accolsi la proposta, disponendo che 11 perdono possa concedersi quando si tratta di pena detentiva Informandomi superiore nel massimo criteri di due anni o di pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila (art. -169). non 85. - La a Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo. Richiamo qui ció che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene. Tall ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescritione della pena, perchè qqesta presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si à mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sen- timenti di eccessiva no indulgenza verso fatti strada nella legislazione 86. i delinquenti che si era- nelle e dottrina del tempo. Il progetto stabiliva e che l'indulto e la grazia non ogni altro effetto penale della condanna. Ho considerato, tuttavia, che, se giusta à l'esclusione dei semplici effetti penali della condanna, i quali, non essendo a pene », non formano oggetto proprio della sovrana clemenza, si essere computato nella durata della pena, parendole 11 far scontare totalmente la pena residua possa, talora, costituire una sanzione sproporzionata alla trasgressione com- che messa, dal momento che la libertà costituisce pena, una una grave vigilata, pur misum non essendo restrittiva della libertà. Sembra, quantunque non risulti chiaramente, che la proposta si riferisca non al caso che 11 liberato condizionalmente (qualsiasi), ovvero una di trama all'ipotesi sgressione agli obblighi della libertà vigilata (art. 231). Ora, poiche la trasgressione a tali obblighi non costituisce commetta contravvenzione reato, l'unica condizionale, un delitto nuovo della indole, stessa sanzione rimane con la logica e la revoca della liberazione necessaria conseguenza della espiazione della pena residua. Anche 17), colo 11 codice del e non 1889 dispone nello stesso modo (artiè mai stato avvertito il bisogno d'una dispo- sizione diversa. La libertà condizionale, per quanto vigilata, è sempre liquindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena detentiva, né totalmente né parzialmente. Chi ne ha goduto, bertà, e ne è dimostrato indegno, ha già avuto il vantaggio di espiare tutta la pena ininterrottamente, 11 che gli rende meno gravosa l'espiazione complessiva della pena stessa e lo e se - estinguono le pene accessorfe deve invece quegli atti la forza di estinguere le pene accessorie, appunto perchè si tratta di vere e proprie pene, quantunque di carattere accessorio. Se oggetto dell'indulto e della grazia sono le pene inflitte ai condannon trascorso in libertà condizionale non è computato nella du.rata della pena (art. 177). La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la questione se il tempo trascorso in libertà condizionale debba disconoscere a non pone in una situazione pii1 favorevole degli altri condannati che non si trovarono nelle sue condizioni. 89. Importanti modificazioni ho introdotto, di mia iniziativa, nell'istituto della viabilitazione (articoli 178 e seguenti). - Anche in questa teri di Indulgenza hanno e costantemente materia ho voluto di larghezza verso ispirarmi a quei crii meritevoli, che ini guidato nella riforma. Mi sono pro-

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