lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui
essi sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e
servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e,
limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di
valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria
collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test di cui
alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN
segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo
economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata
a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate
altresi' alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe
segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di
pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29
del codice dell'Amministrazione digitale
di
cui
al
decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2,
lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti
privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita' di ispezione
e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b),
dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che cio'
comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi,
impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i
sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei
reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla
difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema
di protezione di reti e sistemi, nonche' in tema di prevenzione e di
contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano
gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di
competenza.
7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti,
processi,
servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di
cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui
al comma 3, lettera b), per cio' che concerne l'affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e
dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di
impiego, svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando,