7) alla formazione e consapevolezza; 8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale. 4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui: a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualita', puo', entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3,

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