3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Esaminato in aula il 12, 15 settembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 20 settembre 2016. Senato della Repubblica (atto n. 1261 - B): Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2016, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (politiche dell’Unione europea) e questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 25 e 26 ottobre 2016; il 3 e 15 novembre 2016; il 6 dicembre 2016; il 25 gennaio 2017. Esaminato in aula il 25, 26 gennaio 2017 e approvato, con modificazioni, il 31 gennaio 2017. Camera dei deputati (atto n. 3139 - B): Assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 febbraio 2017, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XIV (politiche dell’Unione europea) e questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 21 e 30 marzo 2017; il 12 aprile 2017; il 3 e 11 maggio 2017. Esaminato in aula il 15 maggio 2017 e approvato definitivamente il 17 maggio 2017. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). Note all’art. 1: — Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 marzo 2003, S.O.: «Art. 14 (Responsabilità nell’attività di semplice trasporto - Mere conduit). — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». Serie generale - n. 127 «Art. 15 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea - caching). — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». «Art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni - hosting). — 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione. consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore. 3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». Note all’art. 2: — Si riporta il testo dell’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.: «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.». — Si riporta il testo degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 143 (Procedimento per i reclami). — 1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; — 4 —

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