3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte. Art. 5. Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Serie generale - n. 127 Art. 7. Ammonimento 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 2017 MATTARELLA Art. 6. GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1261): Presentato dall’on. Elena Ferrara e altri, in data 27 gennaio 2014. Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 27 marzo 2014, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (politiche dell’Unione europea) e questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 2014; il 24 settembre 2014; il 28 e 29 ottobre 2014, l’11 novembre 2014; il 13 e 15 gennaio 2015; il 24 febbraio 2015, il 4 e 5 marzo 2015. Esaminato in aula il 28 aprile 2015; il 14 maggio 2015 e approvato, con modificazioni, il 20 maggio 2015. Camera dei deputati (atto n. 3139): Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 3 giugno 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell’Unione europea) e questioni regionali. Nuovamente assegnato alle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 12 giugno 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell’Unione europea) e questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite II (giustizia) e XII (affari sociali), in sede referente, il 25 giugno 2015; il 2 febbraio 2016; il 22 marzo 2016; il 20 giugno 2016; il 27 luglio 2016; il 3 agosto 2016; l’8 settembre 2016. — 3 —

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