3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SALUTE Serie generale - n. 127 Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti; DECRETO 23 marzo 2017. Decreta: Modifica dell’allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante: «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali». IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l’art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della salute, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti; Visti gli articoli 37 e 41 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni e integrazioni; Visto l’art. 11, comma 8, ultimo periodo, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che dispone che le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti, pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. Visto il decreto del Ministro della salute del 18 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2015, n. 279, recante «Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972», e, in particolare, l’allegato tecnico che prevede, al punto 6, che la tariffa della cannabis debba essere determinata per aggiornamento dell’allegato A al decreto ministeriale 18 agosto 1993; Ritenuto necessario consentire l’accesso alle terapie a base di cannabis infiorescenze a costi adeguati; Tenuto conto sia della fluttuazione dei costi di produzione che della media dei costi di distribuzione; Art. 1. L’allegato A al decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», è modificato come segue: dopo la voce «canfora» è inserita la voce «Cannabis infiorescenze grammi 1 euro 9,00». Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. Roma, 23 marzo 2017 Il Ministro: LORENZIN Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 817 17A03680 DECRETO 15 maggio 2017. Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Matador, a base delle sostanze attive tebuconazolo e triadimenol. IL DIRETTORE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non- — 34 —

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