3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 2. archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti; c) effettua la ricognizione e la pubblicazione on line degli archivi di dati archeologici anche in formato di open data, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico nazionale di messa in rete dei risultati dell’archeologia preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione; d) cura la standardizzazione della documentazione finalizzata all’archeologia sia predittiva sia preventiva, attraverso, a titolo esemplificativo, cartografia su qualsiasi scala, prospezioni geofisiche, telerilevamento, trattamento immagini, documentazione di scavo e di ricognizione territoriale, metodi di datazione, rilievo di monumenti; e) formula standard di qualità per l’editoria archeologica, digitale e cartacea; f) promuove l’innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione; g) elabora banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale; h) adotta ogni utile iniziativa al fine di migliorare, attraverso la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare in accordo col servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico; i) supporta la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e internazionali, governativi e non, operanti sul territorio nazionale, nell’ambito di concessioni di scavo e di progetti di ricerca in materia di tutela di beni archeologici; j) promuove a livello internazionale il ruolo dell’archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all’estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati; k) fornisce, nell’ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi. 3. Nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, l’ICA assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la scuola archeologica italiana di Atene e con la scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo. 4. L’ICA provvede alle proprie esigenze nell’ambito delle risorse assegnate alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, e, comunque, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Serie generale - n. 127 Direttore 1. Il direttore dell’ICA sovrintende all’attività e al funzionamento dell’istituto, determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in coerenza con la direttiva generale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro e secondo le direttive del direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore presenta al direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio una relazione sull’attività svolta dall’ICA nell’anno precedente e sul programma predisposto per l’anno in corso. Art. 3. Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell’ambito di attività dell’istituto. In particolare, il comitato: a) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell’istituto; b) predispone relazioni annuali di valutazione dell’attività dell’istituto; c) valuta e approva i progetti editoriali dell’istituto; d) si esprime su ogni questione gli venga sottoposta dal direttore dell’istituto. 2. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell’istituto, che lo presiede, e da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Ministro dell’istruzione e della ricerca e un membro designato dal consiglio superiore «beni culturali e paesaggistici». I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all’ambito disciplinare di attività dell’istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali; 3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell’organo. La partecipazione al comitato scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti del comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione con l’ICA, né possono assumere incarichi di alcun tipo in progetti o iniziative partecipati, a qualsiasi titolo, dall’ICA. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo. Roma, 7 aprile 2017 Il Ministro: FRANCESCHINI Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2017 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 755 17A03746 — 33 —

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