2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o
turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli
accertamenti dallo stesso svolti.»;
e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente:
«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del
Regolamento,
dell'articolo
2-septies,
comma
1,
nonche'
i
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre
2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;
f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1.
La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui
all'articolo 38 della medesima legge.»;
g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 36,
secondo e terzo comma, del codice penale».
--------------Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/9/2018, n. 212
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 16
Modifiche all'allegato A
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L'allegato A e' ridenominato: «Regole deontologiche».
Capo V
Disposizioni processuali
Art. 17
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150
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