all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai
commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'
di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano
presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al
pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente
decreto.
6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente
una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata
riscossa, la pena e' diminuita.»;
c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:
«Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita
di
dati
personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al
fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare
danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno,
comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una
parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di
trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei
anni, quando il consenso dell'interessato e' richiesto per le
operazioni di comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.».
«Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto
di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri
ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un
archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente
dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.»;
d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente:
«Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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