c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012,
n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.»;
e) all'articolo 79:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Informazioni da
parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie)»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le strutture
pubbliche e
private,
che
erogano
prestazioni
sanitarie
e
socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui
all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o
di sue articolazioni ospedaliere o territoriali
specificamente
identificate.»;
3) al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono
sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le
parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente:
«informazione»;
4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78
e 81» sono sostituite dalle
seguenti:
«particolari
di
cui
all'articolo 78»;
5) al comma 4, la parola «semplificate» e' sostituita dalla
seguente «particolari»;
f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente:
«Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel
fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,
oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della
facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di
trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi
diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici,
diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito
sanitario o della protezione e sicurezza sociale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico
rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;
g) all'articolo 82:
1) al comma 1, le parole
da
«L'informativa»
fino
a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;
2) al comma 2: le parole
da
«L'informativa»
fino
a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni
possono altresi' essere rese», e la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) impossibilita' fisica, incapacita'
di
agire
o
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