paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»; b) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Modalita' particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali»; c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: «Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento; b) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie; b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»; d) all'articolo 78: 1) alla rubrica la parola «Informativa» e' sostituita dalla seguente: «Informazioni»; 2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 3) al comma 2, le parole «L'informativa puo' essere fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»; 4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»; 5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e' sostituita dalla seguente «riguardano»; 6) al comma 5: 6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni rese»; 6.2. la parola «evidenzia» e' sostituita dalla seguente: «evidenziano»; 6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;»; 6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents