paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo
2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche
disposizioni di settore.»;
b) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla
seguente:
«Modalita' particolari per informare l'interessato
e
per
il
trattamento dei dati personali»;
c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente
titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di
cui al comma 2:
a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti
le
professioni
sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»;
d) all'articolo 78:
1) alla rubrica la parola «Informativa» e' sostituita dalla
seguente: «Informazioni»;
2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;
3) al comma 2, le parole «L'informativa puo' essere fornita»
sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere
fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione»
sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia
sanitaria»;
4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le informazioni
possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti
presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;
5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle
seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e' sostituita
dalla seguente «riguardano»;
6) al comma 5:
6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle
seguenti: «Le informazioni rese»;
6.2. la parola «evidenzia» e' sostituita dalla seguente:
«evidenziano»;
6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini
di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche,
in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
evidenza
che
il
consenso,
ove
richiesto,
e'
manifestato
liberamente;»;
6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai
fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012,
n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
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