Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) autorita' competente NIS, l'autorita' competente per settore, in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui all'articolo 7, comma 1; b) CSIRT, gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, di cui all'articolo 8; c) punto di contatto unico, l'organo incaricato a livello nazionale di coordinare le questioni relative alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a livello di Unione europea; d) autorita' di contrasto, l'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155; e) rete e sistema informativo: 1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali; 3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione; f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi, la capacita' di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni azione che comprometta la disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza dei dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi; g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o privato, della tipologia di cui all'allegato II, che soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, comma 2; h) servizio digitale, servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un tipo elencato nell'allegato III; i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi persona giuridica che fornisce un servizio digitale; l) incidente, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi; m) trattamento dell'incidente, tutte le procedure necessarie per l'identificazione, l'analisi e il contenimento di un incidente e

Select target paragraph3