Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorita' competente NIS, l'autorita' competente per settore,
in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui
all'articolo 7, comma 1;
b) CSIRT, gruppo di intervento per la sicurezza informatica in
caso di incidente, di cui all'articolo 8;
c) punto di contatto unico, l'organo incaricato a livello
nazionale di coordinare le questioni relative alla sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a
livello di Unione europea;
d) autorita' di contrasto, l'organo centrale del Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n.155;
e) rete e sistema informativo:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma,
un trattamento automatico di dati digitali;
3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione;
f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi, la capacita'
di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato
livello di riservatezza, a ogni
azione
che
comprometta
la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza dei
dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti
o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi;
g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o privato,
della tipologia di cui all'allegato II, che soddisfa i criteri di cui
all'articolo 4, comma 2;
h) servizio digitale, servizio ai sensi
dell'articolo
1,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE)
2015/1535
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un tipo
elencato nell'allegato III;
i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi persona giuridica
che fornisce un servizio digitale;
l) incidente, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole
per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
m) trattamento dell'incidente, tutte le procedure necessarie per
l'identificazione, l'analisi e il contenimento di un incidente e