fiducia tra di essi;
e) la partecipazione nazionale alla rete CSIRT nell'ottica di
assicurare una cooperazione tecnico-operativa rapida ed efficace.
3. Le disposizioni in materia di misure di sicurezza e di notifica
degli incidenti di cui al presente decreto non si applicano alle
imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 16-bis e 16-ter
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ne' ai prestatori di
servizi fiduciari soggetti agli obblighi di cui all'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 910/2014.
4. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e dalla direttiva
2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e
che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI, del Consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, le informazioni riservate secondo
quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, in
particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono
scambiate con la Commissione europea e con altre autorita' competenti
NIS solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini
dell'applicazione del presente decreto. Le informazioni scambiate
sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo scambio di informazioni
ne tutela la riservatezza e protegge la sicurezza e gli interessi
commerciali degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di
servizi digitali.
6. Il presente decreto lascia impregiudicate le misure adottate per
salvaguardare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare di
tutela della sicurezza nazionale, comprese le misure volte a tutelare
le informazioni, nei casi in cui la divulgazione sia ritenuta
contraria agli interessi essenziali di sicurezza e di mantenimento
dell'ordine pubblico, in particolare a fini di indagine, accertamento
e perseguimento di reati.
7. Qualora gli obblighi previsti per gli operatori di servizi
essenziali o i fornitori di servizi digitali di assicurare la
sicurezza delle loro reti e dei loro sistemi informativi o di
notificare gli incidenti siano oggetto di uno specifico
atto
giuridico dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di detto
atto giuridico nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano
almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui al presente
decreto.
Art. 2
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente
decreto e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni.