scambio di informazioni potrebbe compromettere l'indagine sull'incidente; c) scambiare e mettere a disposizione su base volontaria informazioni non riservate su singoli incidenti; d) su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di un altro Stato membro, discutere e, ove possibile, individuare un intervento coordinato per un incidente rilevato nella giurisdizione di quello stesso Stato membro; e) fornire sostegno agli altri Stati membri nel far fronte a incidenti transfrontalieri sulla base dell'assistenza reciproca volontaria; f) discutere, esaminare e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a: 1) categorie di rischi e di incidenti; 2) preallarmi; 3) assistenza reciproca; 4) principi e modalita' di coordinamento, quando gli Stati membri intervengono in relazione a rischi e incidenti transfrontalieri; g) informare il gruppo di cooperazione in merito alle proprie attivita' e a ulteriori forme di cooperazione operativa discusse sulla scorta della lettera f) e chiedere orientamenti in merito; h) discutere gli insegnamenti appresi dalle esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, comprese quelle organizzate dall'ENISA; i) formulare orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all'applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa. Capo IV Sicurezza della rete e dei sistemi informativi degli operatori di servizi essenziali Art. 12 Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti 1. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente. 2. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi. 3. Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli operatori

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