scambio
di
informazioni
potrebbe
compromettere
l'indagine
sull'incidente;
c) scambiare e mettere a disposizione
su
base
volontaria
informazioni non riservate su singoli incidenti;
d) su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di un altro Stato
membro, discutere e, ove possibile, individuare un
intervento
coordinato per un incidente rilevato nella giurisdizione di quello
stesso Stato membro;
e) fornire sostegno agli altri Stati membri nel far fronte a
incidenti transfrontalieri sulla base dell'assistenza
reciproca
volontaria;
f) discutere, esaminare e
individuare
ulteriori
forme
di
cooperazione operativa, anche in relazione a:
1) categorie di rischi e di incidenti;
2) preallarmi;
3) assistenza reciproca;
4) principi e modalita' di coordinamento, quando gli Stati membri
intervengono in relazione a rischi e incidenti transfrontalieri;
g) informare il gruppo di cooperazione in merito alle proprie
attivita' e a ulteriori forme di cooperazione operativa discusse
sulla scorta della lettera f) e chiedere orientamenti in merito;
h) discutere gli insegnamenti appresi dalle esercitazioni in
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, comprese
quelle organizzate dall'ENISA;
i) formulare orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle
pratiche operative in relazione all'applicazione delle disposizioni
del presente articolo in materia di cooperazione operativa.
Capo IV
Sicurezza della rete e dei sistemi informativi degli operatori di servizi essenziali
Art. 12
Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti
1. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure tecniche e
organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti
alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano
nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate
in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza della
rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente.
2. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure adeguate per
prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della
sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la
fornitura dei servizi essenziali, al fine
di
assicurare
la
continuita' di tali servizi.
3. Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli operatori
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