sensibilizzazione e formazione;
e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca
e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei
sistemi
informativi;
f) scambiare, ove opportuno, esperienze in materia di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e
gli organismi pertinenti dell'Unione europea;
g) discutere le norme e le specifiche di cui all'articolo 17 con i
rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee;
h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti;
i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche di cui al
comma 4;
l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni in materia
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, programmi di
istruzione e formazione, comprese le attivita' svolte dall'ENISA;
m) con l'assistenza dell'ENISA, scambiare
migliori
pratiche
connesse all'identificazione degli operatori di servizi essenziali da
parte degli Stati membri, anche in relazione alle
dipendenze
transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti;
n) discutere modalita' per la comunicazione di notifiche di
incidenti di cui agli articoli 12 e 14.
2. Le autorita' competenti NIS, attraverso il punto di contatto
unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine
di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli
operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare
gli
incidenti, compresi i parametri di cui all'articolo 12, comma 8.
3. Il punto di contatto unico, ove necessario, chiede alle
autorita' competenti NIS interessate,
nonche'
al
CSIRT,
la
partecipazione al gruppo di cooperazione.
4. Entro il 9 agosto 2018 e in seguito ogni anno, il punto di
contatto unico trasmette una relazione sintetica al gruppo di
cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di
notifiche e la natura degli incidenti notificati e alle azioni
intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14.
Art. 11
Rete di CSIRT
1. Il CSIRT italiano partecipa alla rete di CSIRT, composta da
rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE.
2. Il CSIRT italiano, ai fini del comma 1, provvede a:
a) scambiare informazioni sui servizi, sulle operazioni e sulle
capacita' di cooperazione dei CSIRT;
b) su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato membro
potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere
informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale
incidente e i rischi associati, ad eccezione dei casi in cui lo
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