8-11-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2018, n. 65, si applichi quanto previsto dall’art. 21, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
Ritenuto di adottare con unico decreto sia le disposizioni relative alla costituzione del Computer security incident response team-CSIRT italiano presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, alla sua organizzazione e al
suo funzionamento, con effetto dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni del decreto, sia le disposizioni volte ad assicurare, in vista di tale entrata in vigore,
la necessaria regolazione transitoria e le misure operative
intese a consentire l’effettivo e ordinato trasferimento al
medesimo CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal
Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT
nazionale e dall’Agenzia per l’Italia digitale in qualità di
CERT-PA, in attuazione del commi 3 e 9 del citato art. 8
del decreto legislativo n. 65 del 2018;
Ritenuto di dover valorizzare, anche sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità
dell’azione amministrativa, le soluzioni e i servizi messi
a punto dall’Agenzia per l’Italia digitale, nell’esercizio
delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, per le
attività di prevenzione degli incidenti informatici;
ADOTTA
il presente decreto:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, definisce la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team-CSIRT
italiano.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, istituita ai
sensi dell’art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134;
b) CERT-Nazionale, computer emergency response
team istituito nell’ambito del Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’art. 16-bis, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259;
c) CERT-PA, computer emergency response
team pubblica amministrazione, istituito nell’ambito
dell’AgID, ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
d) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all’art. 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
e) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 65;
f) incidente, ogni evento con un effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
Serie generale - n. 262
g) notifica, la comunicazione di incidente inviata in
ottemperanza a obblighi previsti dalla normativa vigente,
ovvero a titolo volontario.
Art. 3.
CSIRT italiano
1. Il CSIRT italiano è costituito presso il DIS.
2. L’articolazione interna e l’organizzazione del CSIRT
italiano sono definiti, per tutto quanto non previsto dal
presente decreto, ai sensi della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e del regolamento di cui all’art. 4, comma 7, della
medesima legge.
Art. 4.
Compiti del CSIRT italiano
1. Il CSIRT italiano, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo NIS, svolge:
a) i compiti indicati al punto 2 dell’allegato I, relativamente ai settori di cui all’allegato II e ai servizi di cui
all’allegato III, al predetto decreto legislativo NIS;
b) le funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di CERT nazionale, e dell’AgID, in qualità
di CERT-PA, di cui, rispettivamente, all’art. 16-bis del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all’art. 51 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, trasferite con le
modalità di cui al presente decreto.
2. Il CSIRT italiano svolge altresì ogni altro compito o
funzione attribuiti dalla normativa vigente.
3. Il CSIRT italiano riceve le notifiche relative agli incidenti di cui all’art. 12, comma 5, e art. 14, comma 4,
del decreto legislativo NIS, nonché quelle trasmesse in
ottemperanza a obblighi altrimenti previsti, ovvero a titolo volontario, tramite appositi canali di comunicazione,
aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato I, e mediante modalità tecniche e procedurali, definiti ai sensi dell’art. 8, comma 5, del predetto decreto
legislativo.
Art. 5.
Personale del CSIRT italiano
1. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvale di un contingente di personale, nei
limiti quantitativi previsti dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo NIS. L’ordinamento e il reclutamento
di tale personale sono disciplinati dall’art. 21 della legge
3 agosto 2007, n. 124, e dal regolamento ivi previsto al
comma 1.
Art. 6.
Trattamento dei dati
1. Il CSIRT italiano tratta i dati personali nel rispetto
delle disposizioni applicabili ai sensi dell’art. 58 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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