8-11-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2018, n. 65, si applichi quanto previsto dall’art. 21, della legge 3 agosto 2007, n. 124; Ritenuto di adottare con unico decreto sia le disposizioni relative alla costituzione del Computer security incident response team-CSIRT italiano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla sua organizzazione e al suo funzionamento, con effetto dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni del decreto, sia le disposizioni volte ad assicurare, in vista di tale entrata in vigore, la necessaria regolazione transitoria e le misure operative intese a consentire l’effettivo e ordinato trasferimento al medesimo CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di CERT nazionale e dall’Agenzia per l’Italia digitale in qualità di CERT-PA, in attuazione del commi 3 e 9 del citato art. 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018; Ritenuto di dover valorizzare, anche sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, le soluzioni e i servizi messi a punto dall’Agenzia per l’Italia digitale, nell’esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, per le attività di prevenzione degli incidenti informatici; ADOTTA il presente decreto: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, definisce la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team-CSIRT italiano. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, istituita ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; b) CERT-Nazionale, computer emergency response team istituito nell’ambito del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) CERT-PA, computer emergency response team pubblica amministrazione, istituito nell’ambito dell’AgID, ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124; e) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; f) incidente, ogni evento con un effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi; Serie generale - n. 262 g) notifica, la comunicazione di incidente inviata in ottemperanza a obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero a titolo volontario. Art. 3. CSIRT italiano 1. Il CSIRT italiano è costituito presso il DIS. 2. L’articolazione interna e l’organizzazione del CSIRT italiano sono definiti, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del regolamento di cui all’art. 4, comma 7, della medesima legge. Art. 4. Compiti del CSIRT italiano 1. Il CSIRT italiano, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo NIS, svolge: a) i compiti indicati al punto 2 dell’allegato I, relativamente ai settori di cui all’allegato II e ai servizi di cui all’allegato III, al predetto decreto legislativo NIS; b) le funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di CERT nazionale, e dell’AgID, in qualità di CERT-PA, di cui, rispettivamente, all’art. 16-bis del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all’art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, trasferite con le modalità di cui al presente decreto. 2. Il CSIRT italiano svolge altresì ogni altro compito o funzione attribuiti dalla normativa vigente. 3. Il CSIRT italiano riceve le notifiche relative agli incidenti di cui all’art. 12, comma 5, e art. 14, comma 4, del decreto legislativo NIS, nonché quelle trasmesse in ottemperanza a obblighi altrimenti previsti, ovvero a titolo volontario, tramite appositi canali di comunicazione, aventi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato I, e mediante modalità tecniche e procedurali, definiti ai sensi dell’art. 8, comma 5, del predetto decreto legislativo. Art. 5. Personale del CSIRT italiano 1. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvale di un contingente di personale, nei limiti quantitativi previsti dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo NIS. L’ordinamento e il reclutamento di tale personale sono disciplinati dall’art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dal regolamento ivi previsto al comma 1. Art. 6. Trattamento dei dati 1. Il CSIRT italiano tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni applicabili ai sensi dell’art. 58 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. — 4 —

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