Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Consiglio dei ministri Bruxelles 2006 MC.DEC/7/06 5 dicembre 2006 ITALIANO Originale: INGLESE Secondo giorno della quattordicesima Riunione Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell’ordine del giorno DECISIONE N.7/06 LOTTA ALL’USO DI INTERNET PER SCOPI TERRORISTICI Il Consiglio dei ministri, richiamando la sua precedente decisione su tale materia (MC.DEC/3/04), continuando a nutrire profonda preoccupazione per il crescente uso di Internet per scopi terroristici come espresso nella summenzionata decisione e in altre occasioni, ribadendo in tale contesto l’importanza del pieno rispetto del diritto alla libertà di opinione e di espressione, che comprende la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni, che sono vitali per la democrazia e che sono di fatto rafforzate da Internet (PC.DEC/633 dell’11 novembre 2004) e dallo stato di diritto, riconoscendo che la risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati ad adottare misure necessarie ed appropriate e, in conformità ai loro obblighi di diritto internazionale, a vietare per legge l’istigazione a commettere atti di terrorismo e a prevenire tale condotta, ribadendo il nostro impegno conformemente alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, in particolare “di coordinare gli sforzi a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in Internet in tutte le sue forme e manifestazioni ” e “di usare Internet come strumento per contrastare la diffusione del terrorismo, riconoscendo nel contempo agli Stati la possibilità di richiedere assistenza a tale riguardo”, prendendo nota del rapporto del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite (S/2006/737 del 15 settembre 2006) in cui si rileva che numerosi Stati stanno esaminando l’applicazione a Internet del divieto di istigazione previsto dalla loro legislazione nazionale, rilevando i recenti sviluppi, in particolare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo, riguardanti gli obblighi degli Stati Parte di tale convenzione di considerare come reato l’istigazione pubblica a commettere un atto terroristico, nonché il reclutamento e l’addestramento a scopi terroristici, richiamando la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità (2001), l’unico strumento multilaterale giuridicamente vincolante che affronta specificatamente la

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