21-1-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
6) revocare diritti di accesso, se non più giustificati;
7) definire procedure di intervento per violazioni delle politiche di sicurezza di cui alla lettera a), che
mettano a rischio la sicurezza e l’integrità delle reti e dei
servizi di comunicazione elettronica;
f) sicurezza fisica e logica:
1) definire condizioni, responsabilità e procedure
per l’assegnazione, la revoca dei diritti di accesso, e per
l’approvazione delle eventuali eccezioni;
2) definire meccanismi di autenticazione appropriati, a seconda del tipo di accesso;
3) adottare meccanismi di protezione da accessi
fisici non autorizzati o da eventi imprevisti quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, furti con scasso, incendi, inondazioni;
4) adottare meccanismi di controllo di accesso
logico appropriati per l’accesso alla rete e ai sistemi di
informazione per consentirne solo l’uso autorizzato;
5) verificare che utenti e sistemi abbiano ID univoci e possano accedere ad altri servizi e sistemi previa
autenticazione;
6) monitorare e registrare gli accessi;
7) prevedere meccanismi di protezione degli impianti funzionali all’erogazione del servizio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elettricità e gas;
g) integrità della rete e dei sistemi informativi:
1) implementare sistemi di protezione e di rilevamento di codice malevolo che possa alterare la funzionalità dei sistemi;
2) assicurarsi che il software impiegato nella rete e
nei sistemi informativi non venga manomesso o alterato;
3) assicurarsi che i dati critici sulla sicurezza, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, password e
chiavi private, non siano divulgati o manomessi;
h) gestione operativa:
1) predisporre le procedure operative e individuare i responsabili per il funzionamento dei sistemi critici;
2) predisporre procedure per la gestione di eventuali cambiamenti;
3) attenersi alle procedure predefinite quando si
effettuano attività sui sistemi critici;
4) registrare e documentare ogni modifica o attività effettuata sui sistemi critici;
5) predisporre e aggiornare un database delle configurazioni dei sistemi critici per eventuali ripristini delle stesse;
6) predisporre e aggiornare un inventario degli
asset critici;
i) gestione degli incidenti di sicurezza:
1) prevedere una struttura tecnica con adeguata
competenza e disponibilità incaricata della gestione degli
incidenti;
2) predisporre e aggiornare un database degli
incidenti;
3) esaminare i principali incidenti e redigere relazioni sugli stessi, che contengano informazioni sulle azioni intraprese e sulle raccomandazioni per ridurre il rischio
del ripetersi di incidenti analoghi;
Serie generale - n. 17
4) definire e implementare processi e sistemi per
il rilevamento degli incidenti;
5) definire procedure per informare gli utenti su
incidenti in corso o risolti, oltreché il CSIRT italiano e
l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione del Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche ISCTI) secondo quanto previsto dal
presente decreto, notiziando comunque preventivamente
il CSIRT e l’ISCTI;
6) definire procedure per la segnalazione degli incidenti significativi ai sensi del successivo art. 5.
j) continuità operativa:
1) predisporre e implementare piani di emergenza
per gli asset critici;
2) monitorare l’attivazione e l’esecuzione di piani
di emergenza, registrando i tempi di ripristino dell’operatività e del servizio;
3) predisporre e mantenere una appropriata capacità di disaster recovery;
4) implementare procedure per le attività di ripristino dell’operatività e dei servizi;
k) monitoraggio, test e controllo:
1) sottoporre a test reti, sistemi informativi e nuove versioni del software prima di utilizzarli o collegarli a
sistemi esistenti;
2) implementare il monitoraggio e la registrazione
dello stato e degli eventi dei sistemi critici;
3) impostare gli strumenti per raccogliere e archiviare i registri dei sistemi critici;
4) configurare strumenti per la raccolta e l’analisi
automatizzata di dati e registri di monitoraggio;
5) predisporre un programma per la realizzazione
di esercitazioni periodiche per testare piani di disaster recovery e di ripristino dei backup;
6) implementare strumenti per test automatizzati;
7) assicurarsi che i sistemi critici siano sottoposti
a scansioni e test di sicurezza regolarmente, in particolare
quando vengono introdotti nuovi sistemi e in seguito a
modifiche;
8) monitorare la conformità agli standard e alle
disposizioni normative.
2. Le misure di cui al comma 1 si riferiscono agli asset
critici, individuati secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente decreto, in cui il valore della percentuale dell’utenza, che l’asset è potenzialmente in grado di
servire per ciascun servizio di cui al comma 1, è pari o
superiore all’1% della base di utenti nazionale per quel
servizio, sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio trimestrale delle comunicazioni a cura dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Le misure di cui al
comma 1 si riferiscono altresì agli asset critici individuati
secondo i criteri di cui all’Allegato 1 al presente decreto
in cui il numero della potenziale utenza servita è pari o
superiore ad un milione.
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