q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano
le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario,
dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del
Codice delle assicurazioni private.
Art. 3
Prestazione dei servizi e delle attivita' in Italia da parte
soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso
dei
1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono
sul territorio della Repubblica le attivita' ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del
Testo unico bancario, durante il periodo
transitorio
possono
continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime
attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto
dal comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono
sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio
in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo
transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della
Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attivita'
limitatamente a quanto necessario alla gestione
dei
rapporti
instaurati precedentemente alla data di recesso
e
senza
la
possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche
tacitamente quelli esistenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le
banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito
che, alla data di recesso, prestano servizi e
attivita'
di
investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della
Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono
continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime
attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei
clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6,
comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del
Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente per la gestione
degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a
compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter)
in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio' implichi
la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei
limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali, fino all'adozione di una
decisione
della
Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,