4-8-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
All’articolo 17:
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «amministrazioni interessate,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento,»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati
nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti,
è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere
dalla medesima data sono trasferiti in capo all’Agenzia
i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni
trasferite»;
al comma 6, le parole: «di AgID» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’AgID. Nelle more dell’adozione dei
decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall’AgID, d’intesa
con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al comma 7:
il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Al
fine di assicurare la prima operatività dell’Agenzia, il
direttore generale dell’Agenzia, fino all’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, identifica,
assume e liquida gli impegni di spesa che saranno pagati a
cura del DIS, nell’ambito delle risorse destinate all’Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio
del DIS»;
al secondo periodo, le parole: «commi 3 e 5,
delle spese effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà informazione al
COPASIR» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4,
il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione
al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente
comma»;
il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Al fine di assicurare la prima operatività
dell’Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell’Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all’articolo 12,
comma 4:
a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell’ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità
da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;
b) l’Agenzia si avvale, altresì, di unità di
personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia per l’Italia digitale, ad altre pubbliche
amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per
un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione
dell’Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.
8-bis. Gli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 8 restano a carico dell’amministrazione di
appartenenza»;
Serie generale - n. 185
al comma 9:
al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il
personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalità definite
dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 1»;
al secondo periodo, dopo le parole: «al comma 8,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:
a) la prima relazione di cui all’articolo 14,
comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre
2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche
al fine di formulare eventuali proposte in materia.
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del
COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro
il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi
schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all’adozione
dei relativi provvedimenti».
All’articolo 18:
al comma 2, la parola: «corrispondete» è sostituita
dalla seguente: «corrispondente» e le parole: «dell’autorizzazione di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «del
Fondo»;
al comma 3, le parole: «dall’entrata in servizio»
sono sostituite dalle seguenti: «dall’inizio del funzionamento» e le parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 5, le parole: «per l’attuazione del presente decreto» sono soppresse.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3161):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI
il 14 giugno 2021.
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX
(Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente, il 14 giugno
2021, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni
II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive), XI
(Lavoro), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell’Unione europea), e
per le Questioni regionali.
Esaminato dalla Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 22 giugno 2021; il 1°; il 15; il 20; il 21
e il 22 luglio 2021.
Esaminato in Aula il 26 e il 27 luglio 2021; approvato il 28 luglio
2021.
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