4-8-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina IP n. 273/2021 del 1° aprile 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile
2021 con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all’importazione parallela del medicinale «Azalia» (desogestrel) e con cui lo stesso è stato classificato in
classe C(nn) ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la domanda presentata in data 18 maggio 2021
con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Azalia» (desogestrel) relativamente alla confezione
avente A.I.C. n. 049085020;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale AZALIA (desogestrel) nelle confezioni
sotto indicate è classificato come segue:
confezione: «75 microgrammi compresse rivestite
con film» 1x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL A.I.C. n. 049085020 (in base 10);
classe di rimborsabilità: «C».
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Azalia» (desogestrel) è la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione medica (RR).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela del
medicinale.
Roma, 15 luglio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A04560
Serie generale - n. 185
DETERMINA 15 luglio 2021.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cerazette», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/860/2021).
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ed il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
Agenzia e titolari di autorizzazioni;
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