4-8-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato “Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»; Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano di sviluppo e coesione, di seguito PSC, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato; Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati; Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Serie generale - n. 185 b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»; Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all’attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell’attuazione degli interventi del FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in fase di conversione, e, in particolare, l’art. 5 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Considerato che nell’odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale — 36 —

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