4-8-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA nistro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»; Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l’incarico dirigenziale ad interim dell’Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza dal 22 giugno 2020; Visto l’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, il comma 5 dell’art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004, concernente «Istituzione presso l’Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo»; Visto l’art. 130, comma 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189; Viste le linee guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l’immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all’orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation – CHAPTER 1 Marketing Authorisation, §2.4.2); Visto il «Warning di prossima decadenza» del 30 ottobre 2020, pubblicato sul portale internet dell’AIFA in pari data, che copre il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021; Preso atto, altresì, dell’intervenuta decadenza dei medicinali «Ibuprofene Accord» A.I.C. n. 044198 e «Fenitoina Accord» A.I.C. n. 044793 per effetto della loro mancata Serie generale - n. 185 commercializzazione sul territorio nazionale per tre anni consecutivi, come stabilito dal citato art. 38; Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto del surriferito «Warning di prossima decadenza»; Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza; Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto del già citato «Warning di decadenza» non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso; Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza; Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 16 giugno 2021, da cui risulta che i medicinali descritti nell’elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi; Considerato che, secondo quanto disposto dall’art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono; Determina: Art. 1. I medicinali di cui all’elenco allegato alla presente determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2. La presente determina si riferisce ai medicinali la cui data di decadenza è compresa nel periodo che va dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, ad eccezione del medicinale «Ibuprofene Accord» A.I.C. n. 044198, la cui data di decadenza era prevista per il 1º febbraio 2020. Art. 3. Il presente provvedimento, unitamente all’allegato, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. — 23 — Roma, 26 luglio 2021 Il dirigente: TROTTA

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