4-8-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 27 luglio 2021.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto n. 62122 del 9 luglio 2021, che ha disposto per il 14 luglio 2021 l’emissione dei buoni ordinari
del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato
decreto n. 62122 del 9 luglio 2021 occorre indicare con
apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione
di buoni ordinari del Tesoro;
Decreta:
Serie generale - n. 185
Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato
decreto n. 53137 del 9 giugno 2021 occorre indicare con
apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione
di buoni ordinari del Tesoro;
Decreta:
Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del
14 giugno 2021, emessi con decreto n. 53137 del 9 giugno 2021, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a
trecentosessantacinque giorni è risultato pari a -0,490%.
Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari
a 100,499.
Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai
sensi dell’art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.
Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento
massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a
-0,987% e a 0,508%.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2021
Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 2021, emessi con decreto n. 62122 del 9 luglio 2021,
il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a -0,459%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,468.
Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai
sensi dell’art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.
Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento
massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a
-0,957% e a 0,539%.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2021
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
21A04755
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 giugno 2021.
Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per
i soggetti di età inferiore ai diciotto anni nell’esercizio della
pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della
slitta e dello slittino.
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
21A04754
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 27 luglio 2021.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto n. 53137 del 9 giugno 2021, che ha
disposto per il 14 giugno 2021 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali
da discesa e da fondo»;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006,
recante «Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 14 luglio 2006, n. 162;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante «Attuazione dell’art. 9 della legge 8 agosto 2019,
n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali» e, in particolare, l’art. 17, com-
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