19-3-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA c) espleta le attività necessarie a verificare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e l’efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli; d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle Amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’art. 8 e dagli operatori privati, nonché avvalendosi del comitato scientifico di cui all’art. 6, la formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle vulnerabilità, nonché per l’adozione di best practices e misure di sicurezza; 4. Per le finalità di cui al comma 3, l’organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari. Serie generale - n. 66 1. Presso la Scuola di formazione di cui all’art. 11 della legge n. 124/2007 è istituito un comitato scientifico composto da esperti nel campo delle discipline d’interesse ai fini della sicurezza cibernetica provenienti dalle università, dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato, con il compito di predisporre ipotesi di intervento rivolte a migliorare gli standard ed i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, nel quadro delle azioni finalizzate ad incrementare le condizioni di sicurezza dello spazio cibernetico d’interesse del Paese, al fine di assicurare ogni necessario contributo per lo svolgimento delle attività spettanti rispettivamente all’organismo collegiale di coordinamento di cui all’articolo 5 ed al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’articolo 8, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi. 2. Il comitato formula altresì proposte e progetti di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel settore cibernetico. 3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al Direttore generale per l’espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. c), alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all’art. 4, comma 3, lett. e), della legge n. 124/2007, e dei dati acquisiti ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, della citata legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica al Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’art. 8, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all’acquisizione di informazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. f) della legge n. 124/2007. 4. Le Agenzie, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal Direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali. 5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, le università e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 124/2007. Per le stesse finalità, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità consentono l’accesso del DIS e delle Agenzie ai propri archivi informatici secondo le modalità e con le procedure previste dal DPCM n. 4/2009, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, della predetta legge. 6. Il DIS, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. m), della legge n. 124/2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli, anche sulla base delle indicazioni del comitato scientifico di cui all’art. 6. Art. 7. Art. 8. Organismi di informazione per la sicurezza Nucleo per la sicurezza cibernetica 1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124/2007. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. d-bis), della citata legge, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali. 1. Presso l’Ufficio del Consigliere militare è costituito, in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle procedure di allertamento. 2. Il Nucleo è presieduto dal Consigliere militare ed è composto da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell’AISE, dell’AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell’Agenzia per l’Italia digitale. Per gli Art. 6. Comitato scientifico — 5 —

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