19-3-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
c) espleta le attività necessarie a verificare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la
sicurezza dello spazio cibernetico e l’efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e
privati, chiamati ad attuarli;
d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati
dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle Amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’art. 8 e dagli operatori privati, nonché
avvalendosi del comitato scientifico di cui all’art. 6, la
formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle
vulnerabilità, nonché per l’adozione di best practices e
misure di sicurezza;
4. Per le finalità di cui al comma 3, l’organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari.
Serie generale - n. 66
1. Presso la Scuola di formazione di cui all’art. 11 della
legge n. 124/2007 è istituito un comitato scientifico composto da esperti nel campo delle discipline d’interesse ai
fini della sicurezza cibernetica provenienti dalle università, dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni
e dal settore privato, con il compito di predisporre ipotesi
di intervento rivolte a migliorare gli standard ed i livelli di
sicurezza dei sistemi e delle reti, nel quadro delle azioni finalizzate ad incrementare le condizioni di sicurezza dello
spazio cibernetico d’interesse del Paese, al fine di assicurare
ogni necessario contributo per lo svolgimento delle attività
spettanti rispettivamente all’organismo collegiale di coordinamento di cui all’articolo 5 ed al Nucleo per la sicurezza
cibernetica di cui all’articolo 8, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi.
2. Il comitato formula altresì proposte e progetti di
promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel
settore cibernetico.
3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al Direttore generale per l’espletamento delle attività
di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede,
altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi
dell’art. 4, comma 3, lett. c), alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all’art. 4,
comma 3, lett. e), della legge n. 124/2007, e dei dati acquisiti ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, della citata legge,
alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla
minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto
dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica al Nucleo per la
sicurezza cibernetica di cui all’art. 8, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all’acquisizione di informazioni, ai sensi dell’art. 4,
comma 3, lett. f) della legge n. 124/2007.
4. Le Agenzie, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle
direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle
attività di ricerca informativa stabilite dal Direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attività di ricerca e
di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie corrispondono con le
pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi
di pubblica utilità, le università e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi
dell’art. 13, comma 1, della legge n. 124/2007. Per le
stesse finalità, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti
erogatori di servizi di pubblica utilità consentono l’accesso del DIS e delle Agenzie ai propri archivi informatici secondo le modalità e con le procedure previste dal
DPCM n. 4/2009, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2,
della predetta legge.
6. Il DIS, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. m), della
legge n. 124/2007, pone in essere ogni iniziativa volta a
promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e
sulle misure necessarie a prevenirli, anche sulla base delle
indicazioni del comitato scientifico di cui all’art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Organismi di informazione per la sicurezza
Nucleo per la sicurezza cibernetica
1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel
campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla
legge n. 124/2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale
del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente
ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124/2007
e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell’art. 4,
comma 3, lett. d-bis), della citata legge, il coordinamento
delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali.
1. Presso l’Ufficio del Consigliere militare è costituito,
in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica,
a supporto del Presidente, nella materia della sicurezza
dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e
per l’attivazione delle procedure di allertamento.
2. Il Nucleo è presieduto dal Consigliere militare ed è
composto da un rappresentante rispettivamente del DIS,
dell’AISE, dell’AISI, del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell’Agenzia per l’Italia digitale. Per gli
Art. 6.
Comitato scientifico
— 5 —