19-3-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1. Art. 4. 1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell’organismo di certificazione. L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all’art. 11, comma 2, 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea. Art. 5. 1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l’autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. Art. 6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. Roma, 6 marzo 2013 Il direttore generale: VECCHIO 13A02287 DECRETO 6 marzo 2013. Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’art. 2188 del Codice civile; Visto l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8; Serie generale - n. 66 Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999; Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall’art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l’art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità secondo cui le società di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Art. 2. Adempimenti 1. Le società di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione di cui all’art. 1 dietro presentazione di apposita istanza all’ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. 2. Le società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione di cui all’art. 1, ove ne ricorrano i presupposti: a) le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto di cui al comma 1; b) la delibera di nomina dei componenti l’organo amministrativo, ove non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie; f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori; g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione; — 12 —

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