19-3-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3. È compito del Tavolo interministeriale di crisi cibernetica assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse Amministrazioni
ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica,
vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dalle pianificazioni di cui all’art. 9, comma 2,
lett. a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul
piano informatico e telematico, del Computer Emergency
Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
4. Il Tavolo altresì:
a) mantiene costantemente informato il Presidente sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di
situazione;
b) assicura il coordinamento per l’attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente
per il superamento della crisi;
c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;
d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi
e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;
e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione
della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della
NATO, dell’UE o di organizzazioni internazionali di cui
l’Italia fa parte.
Serie generale - n. 66
d) collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche
contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e
delle reti da essi gestiti.
Art. 12.
Tutela delle informazioni
1. Per lo scambio delle informazioni classificate si osservano le disposizioni di cui al DPCM 22 luglio 2011,
n. 4 recante disposizioni per la tutela amministrativa del
segreto di Stato e delle informazioni classificate.
2. Il DIS, attraverso l’Ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresì, ai compiti di cui al DPCM 22 luglio
2011, n. 4, relativi alla tutela dei sistemi EAD delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati di cui
all’art. 11 del presente decreto, che trattano informazioni
classificate.
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a
carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2013
Art. 11.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI
Operatori privati
1. Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche
di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui
funzionamento è condizionato dall’operatività di sistemi
informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto del
Ministro dell’interno 9 gennaio 2008, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita
convenzione:
a) comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente
competenti a ricevere le relative comunicazioni ai sensi
dell’art. 16-bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo
n. 259/2003, ogni significativa violazione della sicurezza
o dell’integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando
canali di trasmissione protetti;
b) adottano le best practices e le misure finalizzate
all’obiettivo della sicurezza cibernetica, definite ai sensi
dell’art. 16-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
n. 259/2003, e dell’art. 5, comma 3, lett. d), del presente
decreto;
c) forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l’accesso
alle banche dati d’interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge
n. 124/2007;
Il Ministro della difesa
DI PAOLA
Il Ministro dell’economia e delle finanze
GRILLI
Il Ministro dell’interno
CANCELLIERI
Il Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti
PASSERA
Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT’AGATA
Il Ministro della giustizia
SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 267
13A02504
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