4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute
il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 2-septies.
Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei
dati genetici, biometrici e relativi alla salute). — 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del
regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute,
possono essere oggetto di trattamento in presenza di una
delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo
ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia
di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale
e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle
migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la
protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di
trattamento dei dati personali;
b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell’Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta
giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico
limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito
sanitario;
c) modalità per la comunicazione diretta all’interessato
delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a
ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1,
avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento
e possono individuare, in conformità a quanto previsto
al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il
trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi
comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l’accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità
di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al
comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del
Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di
particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come
ulteriore misura di protezione dei diritti dell’interessato,
a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o
altre cautele specifiche.
Serie generale - n. 205
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei
dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 32 del Regolamento, è ammesso l’utilizzo dei dati
biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e
logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto
delle misure di garanzia di cui al presente articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere
diffusi.
Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). — 1. Fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il
trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene
sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai
sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento, solo se
autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o
di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1
nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a
connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, riguardanti, in particolare:
a) l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti
da parte del titolare o dell’interessato in materia di diritto
del lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro,
nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2,
lettera b), e 88 del regolamento;
b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali;
c) la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei
casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
d) l’accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni
di concreto rischio per il corretto esercizio dell’attività
assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai
regolamenti in materia;
e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
f) l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle
leggi o dai regolamenti in materia;
g) l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la
raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni
antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza
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