4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);».
Capo II
MODIFICHE ALLA PARTE I DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196
Art. 2.
Modifiche alla parte I, titolo I,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente:
«Principi e disposizioni generali»;
b) prima dell’articolo 1 è inserito il seguente Capo:
«Capo I (Oggetto, finalità e Autorità di controllo)»
c) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto) . — 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente
codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle
libertà fondamentali della persona.»;
d) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalità). — 1. Il presente codice reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle
disposizioni del regolamento.»;
e) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Autorità di controllo). — 1. L’Autorità di
controllo di cui all’articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di
seguito «Garante», di cui all’articolo 153.»;
f) dopo l’articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:
«Capo II (Principi) — Art. 2-ter (Base giuridica per il
trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri). — 1. La base giuridica prevista
dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei
casi previsti dalla legge, di regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle
particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento
e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando
è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante,
senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
Serie generale - n. 205
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali,
trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti
che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse
unicamente se previste ai sensi del comma 1.
4. Si intende per:
a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio
dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone
autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare
o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione, consultazione o mediante
interconnessione;
b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Art. 2-quater (Regole deontologiche). — 1. Il Garante
promuove, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio
d’Europa sul trattamento dei dati personali, l’adozione
di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c)
ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne
verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a
consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.
3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono riportate nell’allegato A del
presente codice.
4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento
dei dati personali.
Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai
servizi della società dell’informazione). — 1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere
il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei
dati personali del minore di età inferiore a quattordici
anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del
Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi
esercita la responsabilità genitoriale.
2. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi
di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con
linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed
esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato
da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
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