4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell’art. 31;
b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato
con cui si effettua il trattamento;
c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali
dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
g-bis) “violazione di dati personali”: violazione della sicurezza
che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un
servizio di comunicazione accessibile al pubblico.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.»
«Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione). — 1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo
comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione
europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agliarticoli 15e31.
3-bis. (abrogato).»
«Art. 6 (Disciplina del trattamento). — 1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo
quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.»
— Il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo
VII della parte I del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come abrogati dal presente decreto, erano così rubricati:
«Titolo II (Diritti dell’interessato)
Titolo III (Regole generali per il trattamento dei dati)
Titolo IV (Soggetti che effettuano il trattamento)
Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi)
Titolo VI (Adempimenti)
Titolo VII (Trasferimento dei dati all’estero».)
Serie generale - n. 205
— Il capo I del titolo I, i capi III, IV e V del titolo IV, il capo III del
titolo V, il capo V del titolo V, i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il
titolo XIII della parte II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, abrogati dal presente decreto, erano così rubricati:
«Titolo I (Trattamenti in ambito giudiziario)
Capo I (Profili generali)
Titolo IV (Trattamenti in ambito pubblico)
Capo III (Stato civile, anagrafi e liste elettorali)
Capo IV (Finalità di rilevante interesse pubblico)
Capo V (Particolari contrassegni)
Titolo V (Trattamento di dati personali in ambito sanitario)
Capo III (Finalità di rilevante interesse pubblico)
Capo V (Dati genetici)
Titolo X (Comunicazioni elettroniche)
Capo II (Internet e reti telematiche)
Capo III (Videosorveglianza)
Titolo XI (Libere professioni e investigazione privata)
Titolo XIII (Marketing diretto».)
— Gli articoli 76, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 112, 117,
118 e 119 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati
dal presente decreto, così recitavano:
«Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici). — 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell’art. 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità
fisica dell’interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o
la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore
di sanità.»
«Art. 81 (Prestazione del consenso). — 1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario
ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere
manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con
annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negliarticoli
78,79e80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto
di più professionisti ai sensi dell’art. 78, comma 4, oltre quanto previsto
dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o
apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla
tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimoart. 78, comma 4,
e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi
del medesimo comma.»
«Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati). —
1. I soggetti di cui agliarticoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché
del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e
dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e
di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
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