4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— Gli articoli 37 e 160 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, così recitano:
«Art. 37 (Notificazione del trattamento). — 1. Il titolare notifica al
Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per
via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini
o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei
pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto
professionale con il Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell’art. 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni
con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.»
«Art. 160 (Particolari accertamenti). — 1. Per i trattamenti di dati
personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se
l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica
azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o
di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato
può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi
dell’art. 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti
all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
Serie generale - n. 205
5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto
delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine
coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.»
— L’art. 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (Nuove disposizioni in
materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico,
promozionale e di ricerche di mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 febbraio 2018, n. 28, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1. — 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni
di cui all’art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche
contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro
intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle
opposizioni istituito ai sensi delcomma 1 dell’art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli
interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono
per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche
le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui
all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al
gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista
per la base di dati unica.
4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all’art. 2,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo
definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque
momento, anche per via telematica o telefonica.
5. Con l’iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o
mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei
consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati
nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da
non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi,
per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà
di revoca.
6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato
dall’interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all’iscrizione nel registro di cui al comma 2.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il
trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti
al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per
fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai
prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli
estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.
9. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui
all’art. 166, comma 2 del medesimo codice. In caso di reiterazione delle
suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei
dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
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