4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente
determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e
14 del Regolamento anche in relazione a quanto previsto dall’art. 106,
comma 2, lettera b), del presente codice e dall’art. 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all’art. 106 sono tali da consentire ad un soggetto di
rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all’interessato possono essere date anche per il
tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all’interessato
non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al
diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all’art. 106.».
— L’art. 109 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della nascita). — 1. Per
la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi
quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per
i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001,
n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell’interno e il Garante.».
Note all’art. 9:
— L’art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). — 1. Resta fermo quanto disposto dall’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché
dall’art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»
— L’art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico). —
1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.».
— L’art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato). —
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni,
in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall’interessato medesimo.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare
tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.»
Note all’art. 10:
— L’art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 120 (Sinistri). — 1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione
e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce
le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per
gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per
l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1
dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
Serie generale - n. 205
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 135 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Note all’art. 11:
— L’art. 121 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 121 (Servizi interessati e definizioni). — 1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso
alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.
1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo
si intende per:
a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica,
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato
o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da unserviziodicomunicazioneelettronica accessibilealpubblicocheconsente la comunicazione
bidirezionale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri
mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e
i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’art. 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002;
f) “contraente”, qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete
di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronicache indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale
dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.»
— 28 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents