4-9-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento. Serie generale - n. 205 3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179; 4) il capo II del titolo IV; 5) gli articoli 184 e 185; d) gli allegati B e C. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 agosto 2018 MATTARELLA Art. 26. CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri SAVONA, Ministro per gli affari europei BONAFEDE, Ministro della giustizia BONGIORNO, Ministro per la pubblica amministrazione MOAVERO MILANESI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze DI MAIO, Ministro dello sviluppo economico Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18 del presente decreto, pari ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione dell’articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 27. Abrogazioni Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE 1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: a) alla parte I: 1) gli articoli 3, 4, 5 e 6; 2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo VII; b) alla parte II: 1) il capo I del titolo I; 2) i capi III, IV e V del titolo IV; 3) gli articoli 76, 81, 83 e 84; 4) il capo III del titolo V; 5) gli articoli 87, 88 e 89; 6) il capo V del titolo V; 7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; 8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; c) alla parte III: 1) la sezione III del capo I del titolo I; 2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,165 e 169; NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). Note alle premesse L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259. — 25 —

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