4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni
dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento
in misura ridotta, pari alla metà della sanzione irrogata,
oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l’estinzione del
procedimento.
Serie generale - n. 205
3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176,
177, 178 e 179;
4) il capo II del titolo IV;
5) gli articoli 184 e 185;
d) gli allegati B e C.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 agosto 2018
MATTARELLA
Art. 26.
CONTE, Presidente del Consiglio
dei ministri
SAVONA, Ministro per gli affari
europei
BONAFEDE, Ministro della giustizia
BONGIORNO, Ministro per la
pubblica amministrazione
MOAVERO MILANESI, Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
TRIA, Ministro dell’economia
e delle finanze
DI MAIO, Ministro dello sviluppo economico
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18 del presente decreto, pari ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019
al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione
dell’articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27.
Abrogazioni
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, di seguito
elencati:
a) alla parte I:
1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il
titolo VI e il titolo VII;
b) alla parte II:
1) il capo I del titolo I;
2) i capi III, IV e V del titolo IV;
3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
4) il capo III del titolo V;
5) gli articoli 87, 88 e 89;
6) il capo V del titolo V;
7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo
XIII;
c) alla parte III:
1) la sezione III del capo I del titolo I;
2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164,
164-bis,165 e 169;
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259.
— 25 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents