4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di
dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del
Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per
la consultazione al sistema di informazione visti (VIS)
da parte delle autorità designate degli Stati membri e di
Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e
dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI)
Testo rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell’articolo 156, comma 3, le modalità
specifiche dei procedimenti relativi all’esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal
presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi
compiti.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il
termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o
in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante.
7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio
delle loro funzioni.»;
d) dopo l’articolo 154 sono inseriti i seguenti:
«Art. 154-bis (Poteri). — 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del
Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante
ha il potere di:
a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le
misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi
del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all’articolo 25 del Regolamento;
Serie generale - n. 205
b) approvare le regole deontologiche di cui all’articolo 2-quater .
2. Il Garante può invitare rappresentanti di un’altra
autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni
di altra autorità amministrativa indipendente nazionale,
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.
3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla
base di quanto previsto con atto di natura generale che
disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di
oscuramento.
4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la
protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove,
nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalità semplificate di adempimento degli obblighi del
titolare del trattamento.
Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in
giudizio). — 1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali.
2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito
l’Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell’elenco speciale degli
avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del
libero foro.»;
e) all’articolo 155, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Ufficio del Garante)»;
f) l’articolo 156 è sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Ruolo organico e personale). — 1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione
professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari
di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i
dirigenti di prima fascia dello Stato.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito
nel limite di centosessantadue unità. Al ruolo organico del
Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire
l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa,
nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali
di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una
quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche
che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un’esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo
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