4-9-2018
MODIFICHE
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Capo IV
III E AGLI
ALLA PARTE
ALLEGATI DEL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Art. 13.
Modifiche alla parte III, titolo I,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del Capo I è inserito il seguente:
«Capo 0.I (Alternatività delle forme di tutela) —
Art.140-bis (Forme alternative di tutela). — 1. Qualora
ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati
violati, l’interessato può proporre reclamo al Garante o
ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per
il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita
l’autorità giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto,
salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al capo I, le parole «Sezione I – Principi generali»
sono soppresse;
c) l’articolo 141 è sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Reclamo al Garante). — 1. L’interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento.»;
d) dopo l’articolo 141, le parole «Sezione II – Tutela
amministrativa» sono soppresse;
e) l’articolo 142 è sostituito dal seguente:
«Art. 142 (Proposizione del reclamo). — 1. Il reclamo
contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata
dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste,
nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.
2. Il reclamo è sottoscritto dall’interessato o, su mandato
di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia
attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli
interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.
3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile
ai fini della sua valutazione e l’eventuale mandato, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite
posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da
pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce
la disponibilità con strumenti elettronici.
5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all’esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di
reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli
da 15 a 22 del Regolamento.»;
Serie generale - n. 205
f) l’articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Decisione del reclamo). — 1. Esaurita
l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui
all’articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il
numero o per la complessità degli accertamenti.
3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla
data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla
predetta data informa l’interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che
il Garante comunica all’interessato, il reclamo è deciso
entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
procedimento.
4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 152.»;
g) l’articolo 144 è sostituito dal seguente:
«Art. 144 (Segnalazioni). — 1. Chiunque può rivolgere
una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini
dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58
del Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all’articolo 58 del
Regolamento possono essere adottati anche d’ufficio.»;
h) all’articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78
e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di protezione dei
dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno
ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono
attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.».
Art. 14.
Modifiche alla parte III, titolo II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità di
controllo indipendente»;
b) l’articolo 153 è sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). — 1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall’Ufficio. Il Collegio è costituito da
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati
e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura
di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti
internet della Camera, del Senato e del Garante almeno
sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i
curricula devono essere pubblicati negli stessi siti inter-
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