4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.»
«Art. 154 (Compiti). — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità
al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di
loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 143;
d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’art. 143, e
di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’art. 12e
dell’art. 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui
all’art. 2anche a seguito dell’evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’art. 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e
sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui
si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97del Consiglio, del 13 marzo
1997, e dallalegge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel
settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
conlegge 21 febbraio 1989, n. 98,quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell’art. 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie
riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
Serie generale - n. 205
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può
procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.»
«Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante). —
1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanzaingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese
del contravventore.»
— Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle
premesse.
Note all’art. 24:
— Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle
premesse.
— L’art. 667 del codice di procedura penale, così recita:
«1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata
per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna,
il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla
sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione,
dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è
possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal
pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento
del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice
competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità
con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo
stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal
caso si procede a normadell’art. 666. L’opposizione è proposta, a pena
di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.»
— L’art. 135 del codice penale così recita:
«Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo
calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un
giorno di pena detentiva.»
Note all’art. 25:
— L’art. 129 del codice di procedura penale, così recita:
«1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità
[c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o
di non luogo a procedere [c.p.p. 425] con la formula prescritta.»
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