4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— L’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,
n. 329, S.O., così recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole
e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio
del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del
primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.»
Note all’art. 26:
— L’art. 1, comma 1025 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., così recita:
«Art. 1 1025. Ai fini dell’attuazione dei commi 1020, 1021, 1022, 1023
e 1024 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2018.»
Note all’art. 27:
— Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come abrogati dal presente decreto, così recitavano:
«Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati). — 1. I
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato
solo in caso di necessità.»
«Art. 4 (Definizioni) . — 1. Ai fini del presente codice si intende
per:
a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale;
f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
Serie generale - n. 205
h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati
personali;
l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) “Garante”, l’autorità di cui all’art. 153, istituita dallalegge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica,
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato
o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri
mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali,
le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;(11)
e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni
e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’art.2, lettera c), delladirettiva
2002/21/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) “contraente”, qualunque persona fisica, persona giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale
dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
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