4-9-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni di cui all’art. 154 del Codice, nonché le seguenti: a) promozione di una diffusa conoscenza e della consapevolezza circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al trattamento; b) promozione della consapevolezza in capo ai titolari e responsabili del trattamento dell’importanza degli obblighi previsti dal presente decreto; c) espressione di pareri nei casi previsti dalla legge; d) rilascio, su richiesta dell’interessato, di informazioni in merito all’esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e, se del caso, cooperazione, a tal fine, con le autorità di controllo di altri Stati membri; e) trattazione dei reclami proposti da un interessato, da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’art. 40 e compimento delle indagini sull’oggetto del reclamo, informando il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un’altra autorità di controllo; f) supporto agli interessati nella proposizione dei reclami; g) accertamento della liceità del trattamento ai sensi dell’art. 13 e informazione all’interessato entro un termine ragionevole dell’esito della verifica ai sensi del comma 3 di detto articolo, o dei motivi per cui non è stata effettuata; h) collaborazione, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e attività di assistenza reciproca, al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione del presente decreto; i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti di cui all’art. 24; m) contribuzione alle attività del comitato di cui all’art. 68 del regolamento UE; 3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i seguenti poteri: a) svolgere indagini sull’applicazione del presente decreto, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità di controllo o da un’altra autorità pubblica. Lo svolgimento delle indagini è disciplinato dalle disposizioni delCodice; b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti; c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento in ordine alle possibili violazioni delle norme del presente decreto; d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente decreto, se del caso, con specifiche modalità ed entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 12; e) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto e il blocco dello stesso; f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni del presente decreto; g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni; h) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta, da trasmettere al Parlamento e al Governo, ai sensi dell’art. 154, comma 1, del Codicee da mettere a disposizione del pubblico, della Commissione europea e del comitato di cui all’art. 68 del regolamento UE, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di sanzioni imposte. 4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme e con le garanzie previste dalla legge. 5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono esercitati senza spese per l’interessato o per il responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede in ordine alle richieste manifestamente infondate o inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi, richieste già rigettate. Serie generale - n. 205 6. Il Garante non è competente in ordine al controllo del rispetto delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero.» «Art. 39 (Reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale). — 1. Fermo quanto previsto dall’art. 37, comma 6, l’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del presente decreto, può proporre reclamo al Garante, con le modalità di cui agliarticoli 142e143 del Codice. 2. Il Garante informa l’interessato dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità del ricorso giurisdizionale. 3. Per l’inosservanza delle disposizioni del presente decreto in violazione dei suoi diritti, l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo I, capo II delCodice.» «Art. 42 (Sanzioni amministrative). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), all’art. 4, commi 2 e 3, all’art. 6, commi 3 e 4, all’art. 7, all’art. 8, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale in assenza della decisione di adeguatezza della Commissione europea, salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 2. Con la medesima sanzione è punita la violazione delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2, all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, all’art. 19, all’art. 20, all’art. 21, all’art. 22, all’art. 23, all’art. 24, commi 1 e 4, all’art. 26, all’art. 27, all’art. 28, commi 1 e 4, all’art. 29, comma 2. 3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di cui all’art. 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), del regolamento UE. 4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dall’art. 166 del Codice. Si applica altresì l’art. 165 del Codice.» «Art. 45 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). — 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all’art. 1, comma 2, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.» — Gli articoli 142,143,154 e 165 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così recitano: «Art. 142 (Proposizione dei reclami). — 1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante. 2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’art. 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.» «Art. 143 (Procedimento per i reclami). — 1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; — 36 —

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