4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Note all’art. 18:
— Gli articoli 14, 16, 18 e 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689: (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recitano:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). — La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità
competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui
al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione
si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice
di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che
ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall’art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà
del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto
nel secondo comma dell’art. 22 per il giudizio di opposizione.
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione
nel termine prescritto.»
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole
e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio
del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del
primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.»
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). — Entro il termine di trenta
giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione,
gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere
il rapporto a norma dell’art. 17scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano
fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti
negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle
persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione,
quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio
indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso
l’ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
Serie generale - n. 205
La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita
dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui allalegge 20 novembre 1982, n. 890.
L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del
termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione è
proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si
rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto
diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto
avverso la stessa.»
«Art. 28 (Prescrizione). — Il diritto a riscuotere le somme dovute
per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme delcodice
civile.»
— Gli articoli 33, 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164 e 164-bis
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così recitano:
«Art. 33 (Misure minime). — 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’art. 31, o previsti da speciali disposizioni,
i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’art. 58, comma 3,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.»
«Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato). —
1. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 13è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a
trentaseimila euro.»
«Art. 162 (Altre fattispecie). — 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all’art. 84, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
mille euro a seimila euro.
2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’art. 33o delle disposizioni indicate
nell’art. 167è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’art. 33è escluso il pagamento in misura
ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione
di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’art. 154,
comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in
ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro
a centottantamila euro.
2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’art. 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata
ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.»
«Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di
traffico). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto
dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento delladirettiva 2006/24/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 132, commi
1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
euro a 50.000 euro.»
«Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico). — 1. La violazione delle
disposizioni di cui all’art. 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a
centocinquantamila euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 32-bis, comma 2,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui
al medesimo art. 32-bis, comma 2. Non si applica l’art. 8 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere
applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d’affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione
della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando
quanto previsto dall’art. 164-bis, comma 4.
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