4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile»
sono inserite le seguenti: «o il rappresentante del titolare
o del responsabile» e le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare
o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies»;
3) al comma 5, le parole «e telefax» sono
soppresse;
l) l’articolo 160 è sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Particolari accertamenti). — 1. Per i trattamenti di dati personali di cui all’articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il
componente designato può farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti
a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo,
da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati
dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento
di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli
organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti
da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».
m) dopo l’articolo 160 è inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti
basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di Regolamento). — 1. La validità,
l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario
di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento
di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di
Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.».
Serie generale - n. 205
Art. 15.
Modifiche alla parte III, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 166 è sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei
provvedimenti correttivi e sanzionatori). — 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83,
paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4,
128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione
amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all’articolo 110, comma 1, primo
periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a
consultazione preventiva del Garante a norma del terzo
periodo del predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui
all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies,
comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80,
82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1,
2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111,
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi
1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132,
132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonché delle misure
di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
3. Il Garante è l’organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del
Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi
1 e 2.
4. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti
e delle sanzioni indicati al comma 4 può essere avviato,
nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria
d’iniziativa del Garante, nell’ambito dell’esercizio dei
poteri d’indagine di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del
Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e
verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 5 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo
e nell’articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento,
avvia il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al titolare o
al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel
rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al
comma 10, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del
provvedimento da adottare.
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