4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
net. Le candidature possono essere avanzate da persone
che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o
dell’informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì
un vice presidente, che assume le funzioni del presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
3. L’incarico di presidente e quello di componente
hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta
la durata dell’incarico il presidente e i componenti non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, anche non remunerata, né
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,
sia durante sia successivamente alla cessazione dell’incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto
accesso nell’esecuzione dei propri compiti o nell’esercizio dei propri poteri.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente
e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione
pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente
della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge
per il trattamento economico annuo omnicomprensivo
di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni
statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due
terzi di quella spettante al Presidente.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui
all’articolo 155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e
i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico ovvero del servizio
presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi
compresa la presentazione per conto di terzi di reclami
richieste di parere o interpelli.»;
c) l’articolo 154 è sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Compiti). — 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del
regolamento, il Garante, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell’Ufficio, in conformità
alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari
del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro
cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati
di traffico;
Serie generale - n. 205
b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche
per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno
essere istruite nel corso dell’anno di riferimento;
c) promuovere l’adozione di regole deontologiche,
nei casi di cui all’articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente
ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento, al Parlamento
e al Governo entro il 31 maggio dell’anno successivo a
quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;
g) provvedere altresì all’espletamento dei compiti ad
esso attribuiti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato
e svolgere le ulteriori funzioni previste dall’ordinamento.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la
funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o
dell’Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione
nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga
le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI,
2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua
assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e
alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre
2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che
istituisce l’Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del Regolamento (UE)
n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame
di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati
Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati
membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il
Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
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