4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici»
sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica»;
h) l’articolo 103 è sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). — 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.»;
i) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente:
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;
l) all’articolo 104:
1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o
scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici
o di ricerca scientifica»;
2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono
sostituite dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «per fini di
ricerca scientifica»;
m) all’articolo 105:
1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o
scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici
o di ricerca scientifica»;
2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca scientifica», le parole «all’articolo 13» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le
parole «, e successive modificazioni» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l’informativa all’interessato può essere data» sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato
possono essere date»;
4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica», le parole «l’informativa all’interessato non
è dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni
all’interessato non sono dovute» e le parole «dai codici»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche»;
n) l’articolo 106 è sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica). — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per
i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in conformità all’articolo 89 del Regolamento.
2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare
e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca
scientifica;
Serie generale - n. 205
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli
ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione
dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il
trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di
sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni
del Consiglio d’Europa;
c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri
per identificare direttamente o indirettamente l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può
prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla
lettera b);
e) modalità semplificate per la prestazione del
consenso degli interessati relativamente al trattamento
dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento;
f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16,
18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi
dell’articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
g) le regole di correttezza da osservare nella
raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi
dell’articolo 2-quaterdecies;
h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento, anche
in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da
parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche
nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da
effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero;
i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da
parte delle persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del
trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi
livelli di sicurezza e di riservatezza.»;
o) l’articolo 107 è sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati
personali). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a
fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge,
il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui
all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può
essere prestato con modalità semplificate, individuate
dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle
misure di cui all’articolo 2-septies.»;
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