4-9-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; h) l’articolo 103 è sostituito dal seguente: «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). — 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.»; i) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; l) all’articolo 104: 1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»; 2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»; m) all’articolo 105: 1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»; 2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca scientifica», le parole «all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l’informativa all’interessato può essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato possono essere date»; 4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica», le parole «l’informativa all’interessato non è dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato non sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche»; n) l’articolo 106 è sostituito dal seguente: «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in conformità all’articolo 89 del Regolamento. 2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare: a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica; Serie generale - n. 205 b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa; c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento; f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento; g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies; h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero; i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»; o) l’articolo 107 è sostituito dal seguente: «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle misure di cui all’articolo 2-septies.»; — 10 —

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