4-8-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA All’articolo 15: al comma 1: alla lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le parole: «sono valutate» sono inserite le seguenti: «ed eventualmente integrate, d’intesa con le autorità di settore,»; alla lettera f), le parole: «dalle seguenti: “cybersicurezza”», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente: “cybersicurezza”»; alla lettera g), capoverso Art. 7: al comma 1, lettera d), le parole: «delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Regioni»; al comma 8, alinea, dopo le parole: «dal presente articolo» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall’anno»; alla lettera h), le parole: «l’Agenzia di cybersicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia per la cybersicurezza»; alla lettera i), capoverso 1, al secondo periodo, le parole: «nazionale, un» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale un» e, al quinto periodo, dopo le parole: «o rimborsi» è inserita la seguente: «di»; al comma 2: alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come sostituito dal comma 1, lettera g), del presente articolo»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dalla lettera d) del presente comma». All’articolo 16: al comma 1, le parole: «legge n. 124 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124»; al comma 2, dopo le parole: «è abrogato» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»; al comma 5, dopo le parole: «cybersicurezza nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro,»; al comma 8, le parole: «di cui agli articoli 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131»; al comma 9: dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all’articolo 1, comma 7, lettera c), le parole: “dell’organismo tecnico di supporto al CISR” sono sostituite dalle seguenti: “del Tavolo interministeriale di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131”; a-ter) all’articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) sono definiti, sulla base di un’analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggior- Serie generale - n. 185 nano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all’elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”; a-quater) all’articolo 1, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell’AISE e dell’AISI ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124”»; alla lettera c), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, le parole: «di predetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti»; al comma 10, capoverso 3-bis, decimo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «del pagamento di una somma»; al comma 11, le parole: «135 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera o) le parole: “e dell’AISE” sono sostituite dalle seguenti: “, dell’AISE e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”»; al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”». — 4 —

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